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''Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152,
recante: ''Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole'', a seguito delle disposizioni
correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258''
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000 - Supplemento
Ordinario n. 172
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991,
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;
Vista la direttiva 98 /15 /CE, recante modifica della direttiva
91/271 /CEE, per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli
articoli 36 e 37 che prevedono il recepimento delle direttive 91/271/CEE e
91/676/CEE e ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire
un quadro omogeneo ed organico della normativa vigente;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
6;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
17 che delega il Governo ad apportare ''le modificazioni ed integrazioni necessaire
al coordinamento e il riordino della normativa vigente in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento'';
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente disposizioni . in materia di risorse idriche;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche e integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei lavori pubblici,
dei trasporti e. della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, per gli affari regionali, di grazia e giustizia,
degli affari esteri e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Articolo 1
(Finalita')
1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle
acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici
inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni
di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita'
per quelle potabili;
d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonche'
la capacita' di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso
i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione
dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito
di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonche'
la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualita' del
corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge
5 gennaio 1994, n. 36 (a);
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo
ed al riciclo delle risorse idriche.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente
decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che, per la loro
natura riformatrice costituiscono principi fondamentali della legislazione
statale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione (b). Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano
la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione.
Riferimenti normativi:
(a) La legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante ''disposizioni in materia di
risorse idriche'' e' pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994.
(b) Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
''Art. 117. - La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana
e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione
e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione''.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''abitante equivalente'': il carico organico biodegradabile avente una richiesta
biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno
al giorno;
b) ''acque ciprinicole'': le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti
ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) ''acque costiere'': le acque al di fuori della linea di bassa marea o del
limite esterno di un estuario;
d) ''acque salmonicole'': le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti
a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) ''estuario'': l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere
alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente; in via transitoria sono fissati a cinquecento
metri dalla linea di costa;
f) ''acque dolci'': le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione
di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al
fine di produrre acqua potabile;
g) ''acque reflue domestiche'': acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano
e da attivita' domestiche;
h) ''acque reflue industriali'': qualsiasi tipo di acque reflue scaricate
da edifici od installazioni in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione
di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
i) ''acque reflue urbane'': acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;''
l) ''acque sotterranee'': le acque che si trovano al di sotto della superficie
del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e
il sottosuolo;
m) ''agglomerato'': area in cui la popolazione ovvero le attivita' economiche
sono sufficientemente concentrate cosi' da rendere possibile, e cioe' tecnicamente
ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili,
la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema
di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
n) ''applicazione al terreno''; l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento
sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura
con gli strati superficiali del terreno;
n-bis) ''utilizzazione agronomica'': la gestione di effluenti di allevamento,
di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque
reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla
loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata
all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute
ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
o) ''autorita' d'ambito'': la forma di cooperazione tra comuni e province ai
sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a);
o-bis) ''gestore del servizio idrico integrato'': il soggetto che in base
alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b),
gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operativita'
del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico'';
p) ''bestiame'': si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
q) ''composto azotato'': qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto
allo stato molecolare gassoso;
r) ''concimi chimici'': qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento
industriale;
s) ''effluente di allevamento'': le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera
e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
t) ''eutrofizzazione'': arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare
modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione
delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata
perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualita'
delle acque interessate;
u) ''fertilizzante'': fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1994,
n. 748 (c) ai fini del presente decreto e' fertilizzante qualsiasi sostanza
contenente, uno o piu' composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la
crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui
degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v);
v) ''fanghi'': i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane;
z) ''inquinamento'': lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo
nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali
da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema
ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi
delle acque;
aa) ''rete fognaria'': il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento
delle acque reflue urbane;
aa-bis) ''fognature separate'': la rete fognaria costituita da due condotte,
una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e puo' essere dotata
di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia,
l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque
di prima pioggia;
bb) ''scarico'': qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue
liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono
esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 40;
cc) ''acque di scarico'': tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
cc-bis) ''scarichi esistenti'': gli scarichi di acque reflue urbane che alla
data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali
alla stessa data siano gia' state completate tutte le procedure relative alle
gare di appalto e all`assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche
che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno
1999 sono in esercizio e gia' autorizzati;
dd) ''trattamento appropriato'': il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca
la conformita' dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualita'
ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
ee) ''trattamento primario'': il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi
sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle
acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi
sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
ff) ''trattamento secondario'': il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni
secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui
alla tabella 1 dell'allegato 5;
gg) ''stabilimento industriale'' o, semplicemente, ''stabilimento'': qualsiasi
stabilimento nel quale si svolgono attivita' commerciali o industriali che
comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze
di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo
che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
hh) ''valore limite di emissione'': limite di accettabilita' di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in
peso per unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unita'
di tempo;
ii) ''zone vulnerabili'': zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente
composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque gia' inquinate o
che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
Riferimenti normativi:
(a) Il testo dell'art. 9, comma 2, della citata legge 5 gennaio 1994,
n. 36, e' il seguente:
''2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato
mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498''.
(b) Il testo dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 19 gennaio
1994, e' il seguente:
''Art. 11 (Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico
integrato). - 1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare
per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'art. 9 ed i soggetti gestori
dei servizi idrici integrati. in conformita' al criteri ed agli indirizzi di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g).
2. La convenzione tipo prevede, in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della
gestione;
c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata
del servizio;
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza
anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
g) la facolta' di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di
cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (14);
h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni
dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio,
in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione
secondo i principi del codice civile;
m) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate dagli
enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie
di utenze.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma
2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione,
di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le
procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento
degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla
base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli
interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello
gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le
risorse disponibili, quelle da reperire nonche' i proventi da tariffa, come
definiti all'articolo 13, per il periodo considerato''.
(c) La legge 19 ottobre 1984, n. 748 recante ''Nuove norme per la disciplina
dei fertilizzanti'' e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 6 novembre 1984, n. 305.
Art. 3.
C o m p e t e n z e
1. Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (a), dagli altri provvedimenti
statali e regionali adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (b).
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorita' di bacino, l'agenzia
nazionale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente assicurano
l'esercizio delle competenze gia' spettanti alla data di entrata in vigore
della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino all'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1.
3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli
enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento
agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di
grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi
di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformita' all'art.
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (c), fermi restando
i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessita',
nonche' quanto disposto dall'art. 53. Gli oneri economici connessi all'attivita'
di sostituzione sono posti a carico dell'ente inadempiente.
4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto
sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(d), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi
regolamenti possono altresi' essere modificati gli allegati al presente decreto
per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.
5. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. l83 (e) con decreto
dei Ministri competenti per materia, si provvede alla modifica degli allegati
al presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate
dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive
e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite
dal presente decreto.
6. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi
di programma con le competenti autorita', concorrono alla realizzazione di
azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine
della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua
e della fitodepurazione.
7. Le regioni assicurano la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo
stato di qualita' delle acque e trasmettono all'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione
del presente decreto, nonche' quelli prescritti dalla disciplina comunitaria,
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale, nell'ambito
del Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e le
trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio
alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati
i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente
i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in
ragione degli obblighi internazionali assunti.
8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione.
9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate
all'attuazione del presente decreto in particolare in sede di elaborazione,
revisione e aggiornamento dei piani di tutela.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante ''conferimento
di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59''. E' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 21
aprile 1998.
(b) La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante ''delega al governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa '' e'
pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 21 aprile 1998.
(c) Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 92 del 21 aprile 1998, e' il seguente:
''Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai
compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita'
che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione
europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma
1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma
2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione
ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito denominata ''Conferenza Stato-regioni'' e alla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita'
montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti
previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste
dalla legislazione vigente''.
Note all'art. 3.
(d) Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante ''Disciplina, dell'attivita' di governo e ordinamento della presidenza
del Consiglio dei Ministri'' pubblicata sul supplemento ordinano n. 214 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 12 settembre 1988, e' il seguente:
''3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione''.
(e) Il testo dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 pubblicata
nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 13 maggio 1987, e' il seguente:
''Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati
sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica
europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite
nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati
ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento''.
TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITA'
Capo I
Obiettivo di qualita' ambientale e obiettivo di qualita' per specifica
destinazione
Art. 4.
Disposizioni generali
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee,
il presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per
i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
per i corpi idrici di cui all'articolo 6, da garantirsi su tutto il territorio
nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della capacita'
dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato dei
corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla
vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di
tutela delle acque di cui all'articolo 44, misure atte a conseguire i seguenti
obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali
e sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato
di ''buono'' come definito nell'allegato 1;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale ''elevato'' come
definito nell'allegato 1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica destinazione
di cui all'articolo 6 gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
di cui all'allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa
previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale
e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori
limite diversi, devono essere rispettati quelli piu' cautelativi; quando i
limiti piu' cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualita'
ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.
6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita'
ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualita' ambientale piu'
elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi
obiettivi di qualita'.
Art. 5.
Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale
1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati
del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la
classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato
1.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono
e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi
di qualita' ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo
conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni
dell'autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi
idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione
di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016, il raggiungimento dell'obiettivo
di qualita' ambientale corrispondente allo stato ''buono'', entro il 31 dicembre
2008, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire
almeno i requisiti dello stato ''sufficiente'' di cui all'allegato 1.
4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi, per i corpi
idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello
stato ''buono'' entro il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualita' ambientale
meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle seguenti
condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attivita'
umana che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile
un significativo miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' previsto non e' perseguibile
a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccita'.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi
meno rigorosi e' consentita purche' i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento
dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera
b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente
decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere
le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti
integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi
delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti
almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento
del piano.
Art. 6.
Obiettivo di qualita' per specifica destinazione
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee
alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5, per le acque
indicate al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualita'
per specifica destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le
acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico,
stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere,
ovvero adeguare, la qualita' delle acque di cui al comma 1, all'obiettivo di
qualita' per specifica destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma
2, le regioni predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente.
Capo II
Acque a specifica destinazione
Art. 7.
Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione
di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e
A3 secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla
tabella 1/A dell'allegato 2.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali
di cui al comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti:
a) categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e classificazione delle
acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanita', che provvede al successivo
inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche
e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della
categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in
cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione
che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare
le norme di qualita' delle acque destinate al consumo umano.
Art. 8.
Deroghe
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile,
le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla tabella 1/A
dell'allegato 2:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'allegato 2 tabella 1/A dal
simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze
con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;
d) nel caso di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per i parametri
indicati con un asterisco nell'allegato 2, tabella 1/A, fermo restando che
tale deroga e' applicabile unicamente ai laghi aventi una profondita' non superiore
ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piu' di un anno e nel
cui specchio non defluiscano acque di scarico.
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo
per la salute pubblica.
Art. 9.
Acque di balneazione
1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (a), e successive
modificazioni.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi
del citato decreto Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 le regioni,
entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto e, successivamente, prima dell'inizio della stagione balneare,
con periodicita' annuale, comunicano al Ministero dell'ambiente, secondo le
modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, tutte le
informazioni relative alle cause ed alle misure che intendono adottare.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470,
recante ''Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita'
delle acque di balneazione'' e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 26 luglio 1982, n. 203.
Art. 10.
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Al fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione
o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve
naturali dello Stato, nonche' di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati
nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate ''di importanza
internazionale'' ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa
esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, (a) sulla protezione delle zone umide, nonche' quelle comprese nelle ''oasi
di protezione della fauna'', istituite dalle regioni e province autonome ai
sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157; (b);
d) le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle precedenti
categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale
e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare
o in via di estinzione, ovvero in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici
meritevoli di conservazione o, altresi', sede di antiche e tradizionali forme
di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilita' ecologica
ed economica.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 11,
12 e 13, le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati
per l'allevamento intensivo delle specie ittiche, nonche' i canali artificiali
adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti
per l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualita'
conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dell'allegato 2,
sono classificate, entro quindici mesi dalla designazione, come acque dolci ''salmonicole'' o ''ciprinicole''.
4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono effettuate
dalle regioni, ricorrendone le condizioni, devono essere gradualmente estese
sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilita' di designare
e classificare nell'ambito del medesimo, tratti come ''acqua salmonicola'' e
tratti come ''acqua ciprinicola''.
5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
qualita' delle acque, il presidente della giunta regionale o il presidente
della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti
specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli
usi delle acque.
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,
recante ''Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971'', e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 173 del 3 luglio 1976.
(b) La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante ''Norme per la protezione
della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio'' e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 25
febbraio 1992.
Art. 11
Successive designazioni e revisioni
1. Le regioni sottopongono a revisione la designazione e la classificazione
di alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione di elementi imprevisti
o sopravvenuti.
Art. 12
Accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci
1. Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci
se rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu' valori
dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2, le autorita' competenti
al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a
causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi e propongono all'autorita'
competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle acque, le
regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica
delle acque designate e classificate.
Art. 13
D e r o g h e
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee
alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri
indicati nella tabella 1/B dell'allegato 2, dal simbolo (o), in caso di circostanze
meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto
dei parametri riportati nella medesima tabella, per arricchimento naturale
del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto
dell'uomo.
Art. 14
Acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le regioni designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre,
che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi,
quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo
degli stessi e per contribuire alla buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura
direttamente commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla
revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione dell'esistenza di
elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
qualita' delle acque, il presidente della giunta regionale, il presidente della
provincia e il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti
specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli
usi delle acque.
Art. 15.
Accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 14 devono rispondere ai requisiti
di qualita' di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2.
2. Qualora le acque designate non risultano conformi ai requisiti di cui alla
tabella 1/C dell'allegato 2, le regioni stabiliscono programmi per ridurre
l'inquinamento.
3. Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori di parametri di cui
alla tabella 1/C dell'allegato 2, non sono rispettati, le autorita' competenti
al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a
causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento. In tali casi le regioni
adottano misure appropriate.
Art. 16.
Deroghe
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare
ai requisiti alla tabella 1/C dell'allegato 2, in caso di condizioni meteorologiche
o geografiche eccezionali.
Art. 17.
Norme sanitarie
1. Le attivita' di cui agli articoli 14, 15 e 16 lasciano impregiudicata l'attuazione
delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione
e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 (a).
Riferimenti normativi:
(a) Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante ''Attuazione
della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi'' e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 7 dell'11 gennaio 1993.
TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Capo I
Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e
di risanamento
Art. 18
Aree sensibili
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato
6.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:
a) i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua a esse afferenti
per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio,
i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio
1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448 (a);
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al
confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti
per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente
alla tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e sentita l'Autorita'
di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possonodesignare ulteriori aree sensibili ovvero individuano
all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono
aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri previsti dall'allegato 6, delimitano
i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento
di tali aree.
6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili
e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle
aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono
soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.
Riferimenti normativi:
(a) Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448 e' riportato nelle note all'art. 10.
Art. 19.
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato
7/A-I.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree
elencate nell'allegato 7/A-III.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base dei dati disponibili, e per quanto possibile sulla base delle indicazioni
stabilite nell'allegato 7/A-I, le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, possono
individuare ulteriori zone vulnerabili ovvero, all'interno delle zone indicate
nell'allegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, rivedono
o completano le designazioni delle zone vulnerabili per tener conto dei cambiamenti
e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. A tal fine le
regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo
per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo
di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/A-I, nonche' riesaminano
lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque
di transizione e delle acque marine costiere.
5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati
i programmi di azione di cui al comma 6, nonche' le prescrizioni contenute
nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le
politiche agricole in data 19 aprile 1999, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le zone designate
ai sensi dei commi 2 e 3, ed entro un anno dalla data di designazione per le
ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni, sulla base delle indicazioni
e delle misure di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono, se
gia' posti in essere, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento
delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono
alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai
commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 4.
7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di
buona pratica agricola, stabilendone le modalita' di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli
agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere dalla definizione
o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari strumenti di controllo
e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti;
ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando tra le ulteriori
misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione
delle misure stesse.
8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati
delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono
essere comunicati al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7. Al Ministero per le politiche agricole
e' data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona
pratica agricola di cui al comma 7, lettera a) nonche' degli interventi di
formazione e informazione.
9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque il codice
di buona pratica agricola e' di raccomandata applicazione al di fuori delle
zone vulnerabili.
Art. 20.
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili
1. Con le modalita' previste dall'articolo 19 e sulla base delle indicazioni
contenute nell'allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all'articolo
5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (a), allo scopo
di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento
derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nel territorio
di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccita', degrado
del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili
alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di bacino
e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo
i criteri previsti nel piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del
22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17
febbraio 1999.
Riferimenti normativi:
(a) Il testo dell'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, recante ''Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione
in commercio di prodotti fitosanitari'' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio
1995, e' il seguente:
''21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome, definisce i criteri
per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le regioni e le province
autonome possono chiedere l'applicazione, delle limitazioni e delle esclusioni
di impiego di cui al comma 20''.
Art. 21
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano
1. Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare
le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate
al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste
carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle
risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta
e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree
di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le
autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie
per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche
qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni
dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a), e le disposizioni
dell'articolo 24 della stessa legge (b), anche per quanto riguarda
eventuali indennizzi per le attivita' preesistenti.
4. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante
le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque
sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri
di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita
esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante
la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali
da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata
e puo' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto
allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e
alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In particolare
nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego
di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle
risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e
strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate
al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed
alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro
di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
6. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 5, preesistenti,
ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate
le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita
la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano,
all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attivita':
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui
alla lettera c) del comma 5.
7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di
rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri
di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni
delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse
si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato,
limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche
di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano,
all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica
della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
Riferimenti normativi.
(a) L'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 19
gennaio 1994 e' il seguente:
''Art. 13 (Tariffa del servizio idrico). - 1. La tariffa costituisce
il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera
f).
2. La tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della risorsa idrica
e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita'
dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del
capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente,
su proposta del comitato di vigilanza di cui all'art. 21, sentite le Autorita'
di bacino di rilievo nazionale, nonche' la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora
un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la
tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di
utenza e territoriali, anche con riferimento a parcolari situazioni idrogeologiche
ed in funzione del contenimento del consumo.
4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della
tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari
derivanti dall'applicazione della presente legge.
5. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo
11, comma 3.
6. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione
e del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi
domestici essenziali nonche' per i consumi di determinate categorie secondo
prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione
dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie
e per gli impianti ricettivi stagionali.
8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi
di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito
e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti
effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione
del servizio idrico integrato''.
(b) il testo dell'art. 24 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36
e' il seguente:
''Art. 24 (Gestione delle aree di salvaguardia). - 1. Per assicurare
la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano, il gestore del servizio idrico integrata puo' stipulare convenzioni con
lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie
titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o
collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione
della natura e tenuta conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia,
in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro,
e' versata alla comunita' montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui
territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai
fitti della tutela e del recupero delle risorse ambientali''.
Capo II
Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
Art. 22.
Pianificazione del bilancio idrico
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi
di qualita' attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta
ad evitare ripercussioni sulla qualita' delle stesse e a consentire un consumo
idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio
del bilancio idrico come definito dall'Autorita' di bacino, nel rispetto delle
priorita' della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni,
delle disponibilita', del minimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento
della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma
4 e dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle Autorita' di bacino,
gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento
di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua
pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente,
di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di trasmissione dei
risultati delle misurazioni all'Autorita' concedente per il loro successivo
inoltro alla regione ed alle Autorita' di bacino competenti. Le Autorita'
di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalita' di cui all'articolo
3, comma 7.
4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri
competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le linee
guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei
criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione
del minimo deflusso vitale.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque
in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate
dall'Autorita' concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire
il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 (a) e dall'articolo
3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b) senza che cio'
possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di
concessione.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 le autorita' concedenti, a seguito
del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico
provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o
limitazioni temporali o quantitative, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione
di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa
riduzione del canone demaniale di concessione.
6-bis. Nel provvedimento di concessione prefereziale, rilasciato ai sensi
dell'articolo 4 dei regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (c),
sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi
idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio
idrico.
Riferimenti normativi.
(a) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e' il seguente:
Art. 3 (Le attivita' di pianficaziane, di programmazione e di attuazione).
- 1. La attivita' di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli
interventi destinati a realizzare le finalita' indicate all'art. 1 curano in
particolare:
a) - h) (Omissis).
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde,
con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica garantendo, comunque,
che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante
vitale negli alvei sottesi nonche' la pulizia delle acque;''.
(b) il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
e' il seguente:
''Art. 3 (Equilibrio del bacino idrico). - (Omissis).
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti
sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni, sono regolate
in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei
sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati''.
(c) il testo dell'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
recante ''testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici'',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1984, n. 5, e' il
seguente:
4. Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano
incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere
il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno
diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza
motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente,
salvo quanto e' disposto dall'art. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per
i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni.
Art. 23.
Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 175 (a) introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275 (b) e' sostituito dal seguente:
''Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole
derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente
interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano
il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibiita' della
utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione
dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il
parere si intende espresso in senso favorevole''.
2. Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993,
n. 275 (c) sostituito dal seguente:
''1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli
7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse
o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in
relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti
anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando
ogni spreco e destinando preferenzialinente le risorse qualificate all'uso
potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione
all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce
la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi industriali e' altresi'
preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al
sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno
1993 (d) sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un
sistema comunitario di ecogestione e audit.''.
3. L'articolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a) introdotto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (b) e'
sostituito dal seguente:
''Art. 12-bis. - 1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se non
pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
definiti per il corso d'acqua interessato e se e' garantito il minimo deflusso
vitale, tenuto conto delle possibilita' di utilizzo di acque reflue depurate
o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che cio' risulti
economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate,
ove tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua
restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della
necessita' di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacita'
di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione
di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo
del miglior regime delle acque.
2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da
sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito
per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilita' di riutilizzo
di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero
se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilita'
delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di
fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per
uso diverso da quello potabile e' triplicato.
3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti
in serie con gli impianti di acquedotto.''.
4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a) e'
sostituito dal seguente:
''Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 (e) e dall'articolo
28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (f) e' vietato derivare
o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
dell Autorita' competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione
competente dispone la cessazione dell`utenza abusiva ed il contravventore, fatti
salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e'
tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuita' si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (g).
E 'in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita'
competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie
cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo
in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione
non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle
acque''.
5. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (a).
6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (h) per le derivazioni o utilizzazioni
di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione
di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata
domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale
adempimento ne' al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato
comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione
vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento
istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire,
fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e
il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l`utilizzazione
qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualita'.
6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (i) per la presentazione
delle domande di riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo
4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (l) e dell'articolo
2 della legge 17 agosto 1999, n. 290 (m) per le denunce dei pozzi,
sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali decorrono
dal 10 agosto 1999.
7. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, come modificato dal comma 1, dell'articolo 29 della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (n) e' sostituito dal seguente:
''Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni,
salvo quanto disposto al secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero
quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi
6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (o)''.
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione gia' rilasciate.
Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti
anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di
concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate
sino alla data di scadenza originaria, purche' venga presentata domando entro
il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo
22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico
motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico
di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta
anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far
data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le
regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione
ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di
cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni
fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo,
ovvero alla revoca.
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 (q) e' inserito il seguente:
''Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle
tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica,
della quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario
specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo
qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture
consortili gia' operanti sul territorio.''.
9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive tutto il territorio
nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (a).
9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni
di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione
del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'artico-lo
88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (s),
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche
le possibilita' di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli
o in fossi o in canali di proprieta' privata. Le regioni, sentite le Autorita'
di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee
per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (r) laddove sia necessario garantire l'equilibrio
del bilancio idrico di cui all'artico-lo 3 della legge 5 gennaio 1994, n.
36 (s).
9-quater. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
come modificato dall'articolo 28, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.
136 (t) e' sostituito dal seguente:
''2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali
o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1,
nonche' le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore
dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le
captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e
richiedono all'autorita' competente la modifica delle quantita' di rilascio qualora
riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di
captazione, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi
da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.''.
9-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n.
36 (u) e' abrogato''.
Riferimenti normativi.
(a) Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5.
Si riporta il testo dell'art. 7 del suddetto testo unico, come modificato dal
decreto legislativo n. 152/1999.
''Art. 7. - Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti
di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione,
derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al
Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui
circoscrizione appartengono le opere di presa.
Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole
derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente
interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano
il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della
utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione
dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il
parere si intende espresso in senso favorevole.
Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una
somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore
a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto
entrate dello Stato.
L'ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso
nel foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono
le opere di presa e di restituzione delle acque.
Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della
richiesta derivazione, e cioe':
luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.
L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per
le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita'
delle istanze prima della loro istruttoria.
Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile
o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge
con suo decreto sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle
previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti
con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta
Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con
la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra
indicati.
Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto,
mediante ordinanza del Genio civile.
In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e
non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni
e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del
Genio civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori
pubblici.
Nel caso di domande concorrenti la istruttoria e' estesa a tutte le domande
se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate
al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa
e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono
state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda''.
(b) Il decreto legislativo 12 luglio 1993 n. 275, recante ''riordino
in materia di concessione di acque pubbliche'' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993.
(c) Il testo dell'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
gia' modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
come ulteriormente modificato dal decreto legislativo n. 152/1999, e' il
seguente:
''Art. 9. - 1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli
articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze
concesse o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche
in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti
anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando
ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione
all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce
la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi industriali e' altresi'
preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al
sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno
1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema
comunitario di ecogestione e audit.
A parita' di tali condizioni e' prescelta quella che offra maggiori ed accertate
garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione.
In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorita'
di presentazione.
Qualora tra piu' domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente
equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione
sia piu' vasta, e' di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi
prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare
la piu' vasta utilizzazione.
Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente
il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore. Il Consiglio
indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere
contenuti nel disciplinare.
Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parita' di utilizzazione, e'
preferita fra piu' concorrenti la domanda di chi abbia la proprieta' dei terreni
da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari''.
(d) Il regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno 1993
sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema
comunitario di ecogostione e audit e pubblicato nella G.U.C.E. n. 168 del
10 luglio 1993.
(e) Si riporta il testo dell'art. 93 del regio decreto 11 dicembre
1993, n. 1775:
''Art. 93. - Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della
pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facolta', per gli
usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici,
le acque sotterranee nel suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele
prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti
direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame''.
(f) I commi 3 e 4 dell'articolo 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
sono i seguenti:
''3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli
o di singoli edifici e' libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione
di acque; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata alle leggi in
materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti
e dalle altre leggi speciali''.
(g) L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante ''modifiche
al sistema penale'' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 329 del 30 novembre 1981 e' il seguente:
''Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di
una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito
il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente
l'art. 138 dei testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge
14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali
e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione''.
(h) L'art. 1 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36 e' il seguente:
''Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1. Tutte le acque superficiali
e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono
una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le aspettative ed
i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse
per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura.
la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi
speciali''.
(i) L'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio
1999, n. 238, recante ''regolamento recante norme per l'attivazione di talune
disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche'',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173, e' il
seguente:
''Art. 1 (Demanio idrico). - 1. Appartengono allo Stato e fanno parte
del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche
raccolte in invasi o cisterne.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane
non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi
o cisterne.
3. Ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la
raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di
fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non e' soggetta a licenza o
concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza
e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti, nonche'
delle discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in materia di trattamento e di depurazione delle acque.
4. Per le acque pubbliche di cui all'art. 1, della legge 5 gennaio 1994, n.
36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche,
pua' essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui
all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento''.
(l) L'art. 4 del citato decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente:
''Art. 4. - Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi,
siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere
il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno
diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice
effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto
e' disposto dall'art. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per
i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni''.
(m) L'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, recante ''proroga di
termini nel settore agricolo'' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
195 20 agosto 1999, e' il seguente:
''Art. 2 (Denuncia dei pozzi - Modifica all'art. 11 del decreto-legge n. 507
del 1994). - 1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'art. 14 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, e' riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione,
i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della
relativa domanda. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata
m vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione
degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione
di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricola, la denuncia e la richiesta di concessione
possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale
denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel
termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente
commesso per la mancata tempestiva denuncia.
3. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: ''periodo
non superiore a due anni'' sono sostituite dalle seguenti: '' periodo non superiore
a quattro anni''.
(n) Il testo vigente dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, gia' modificato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, come ulteriormente
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e' il seguente:
''Art. 21. - Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle
concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non puo' eccedere i trenta
anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all'art.
12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per
una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla
attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei
termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione,
tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto
dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie
delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della
quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche
modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora
non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture
consortili gia' operanti sul territorio.
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla
industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni
posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario
di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano
la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.
La stessa disposizione e' applicabile alle tramvie a trazione meccanica in
virtu' dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per
trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio
pubblico''.
(o) Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recanta ''attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica'' e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999,
n. 75.
Si riporta il testo dell'art. 12, commi 6, 7 e 8, del suddetto decreto:
''6. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche
scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate
a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessita'
di alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone comunicazione
all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo
art. 16.
8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010
si applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione''.
(p) Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, come modificato dal decreto legislativo n. 152/1999:
''Art. 21. - Salvo quanto disposto dal secondo comma, tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni ad eccezione di quelle
di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto
dall'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e relativi decreti legislativi
di attuazione della direttiva 96/1992/CE, non puo' eccedere i trenta anni ovvero
quaranta per uso irriguo.
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per
una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla
attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei
termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione,
tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto
dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie
delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della
quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche
modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora
non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture
consortili gia' operanti sul territorio.
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla
industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912 n. 1447 (16);
le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un
concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica,
conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte
integrante.
La stessa disposizione e' applicabile alle tramvie a trazione meccanica in
virtu' dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per
trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio
pubblico''.
(q) L'art. 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' il seguente:
''Art. 94. - Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con successivi decreti,
da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello
dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione
di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.
(r) L'art. 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, e' il seguente.
''1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a)-q) omissis
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire
omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione
di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36''.
(s) L'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente:
''Art. 93. - Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della
pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facolta', per gli
usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici,
le acque sotterranee nel suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele
prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di
giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia
e l'abbeveraggio del bestiame''.
(t) L'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente:
''Art. 3 (Equilibrio del bilancio idrico). - 1. L'autorita' di bacino
competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad
assicurare l'equilibrio fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili
nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'autorita' di bacino
competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione
dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti,
sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in
modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi
e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati''.
(u) Il testo vigente dell'art. 25 della citata legge 5 gennaio 1994,
n. 36, gia' modificato dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, come ulteriormente
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e' il seguente:
''Atr. 25 (Disciplina delle acque nelle aree protette). - 1. Nell'ambito delle
aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta,
sentita l'autorita' di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee
necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali
o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'art. 1, nonche'
le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell`ente gestore dell`area
naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni
e le derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e richiedono
alle autorita' competente la modifica delle quantita' di rilascio qualora riconoscano
alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione,
senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale
di concessione.
3. (abrogato)''.
Art. 24.
Acque minerali naturali e di sorgenti
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque
di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento
e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di tutela.
Art. 25.
Risparmio idrico
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure
necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad
incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili.
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (a) e' sostituito
dal seguente:
''1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei
consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di
acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali
e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo
di acque meno pregiate per usi compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa
nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario
esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati
per le acque piovane e per le acque reflue.''.
3. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, e' inserito
il seguente:
''1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico
e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali
al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di risparmio della
risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione
di contatori per ogni singola unita' abitativa, nonche' il collegamento a reti
duali, ove gia' disponibili.''.
4. All'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (b) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ''ed in funzione del contenimento del consumo.''.
5. Le regioni, sentita le autorita' di bacino, approvano specifiche norme
sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi,
sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli
effettivi emungimenti.
Riferimenti normativi:
(a) Il testo vigente dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
come modificato dal decreto legislativo n. 152/99, e' il seguente:
''Art. 5 (Risparmio idrico). - 1. Le regioni prevedono norme e misure
volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in
particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di
acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;b) realizzare,
in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di
rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque
meno pregiate per usi compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa
nonche' contatori differenziali per le attivita' produttive e del settore terziario
esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziali
per le acque piovane e per le acque reflue.
1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico
e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali
al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di risparmio
della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede
l'installazione di contatori per ogni singola unita' abitativa, nonche' il
collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'adottato un regolamento per
la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite
degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno,
i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici
i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia''.
(b) Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, come modificato dal decreto legislativo n. 152/99:
''Art. 13 (Tariffa del servizio idrico). - 1. La tariffa costituisce
il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera
f).
2. La tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della risorsa idrica
e del servizio fomito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita'
dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del
capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente,
su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorita'
di bacino di rilievo nazionale, nonche' la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora
un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la
tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di
utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche
ed in funzione del contenimento del consumo.
4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della
tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari
derivanti dall'applicazione della presente legge.
5. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo
11, comma 3.
6. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione
e del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi
domestici essenziali nonche' per i consumi di determinate categorie secondo
prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione
dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie
e per gli impianti ricettivi stagionali.
8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi
di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito
e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti
effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione
del servizio idrico integrato''.
Art. 26.
Riutilizzo dell'acqua
1. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (a) dopo il comma 4,
e', in fine, aggiunto il seguente:
''4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia'
usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e' ridotta in
funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o gia' usata.
La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto
della quantita' di acqua riutilizzata e della quantita' delle acque primarie
impiegate.''.
2. L'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b), e' sostituito dal seguente:
''Art. 6 (Modalita' per il riutilizzo delle acque reflue). - 1. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole,
della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per
il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua
e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione
delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del
comma 1;
b) indicate le modalita' del coordinamento interregionale anche al fine di
servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione
di acque reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di
riciclo o riutilizzo.''.
3. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 (b), come sostituito dal comma 2, e' emanato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalita' per l'applicazione
della riduzione di canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e
d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c).
Riferimenti normativi:
(a) Il testo vigente dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come
modificato dal decreto legislativo n. 152/99, e' il seguente:
''Art. 14 (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione). - 1. La
quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione
e' dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti
centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi
proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla
realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
1-bis. I comuni gia' provvisti di impianti centralizzati di depurazione
funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi
derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione
e manutenzione degli impianti medesimi.
2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio
di pubblica |