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SUAP - Normativa | |||||||||||||||
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• Presidi Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258''Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128''
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma 4; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di risorse idriche; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, della giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica; E m a n a Art. 1. 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: ''h) ''acque reflue industriali:
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui
si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque
reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;''; Art. 2. 1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 3 e' sostituito dal seguente. ''3. in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformita' all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessita', nonche' quanto disposto dall'articolo 53. Gli oneri economici connessi all'attivita' di sostituzione sono posti a carico dell'ente inadempiente.''. Art. 3. 1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 e' sostituito dal seguente: ''1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.''. Art. 4. 1. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal seguente: ''Art. 18 (Aree sensibili). - 1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato 6. 2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili: 3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia. 4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e sentita l'Autorita' di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili. 5. Le regioni, sulla base dei criteri previsti dall'allegato 6, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree. 6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili. 7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.''. Art. 5. 1. L'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal seguente: ''Art. 21 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano). - 1. Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. 2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano. 3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attivita' preesistenti. 4. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 5. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante
la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali
da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata
e puo' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata
in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione
locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In particolare nella zona
di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attivita': 6. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 5, preesistenti, ove
possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le
misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro
messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all'interno
delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attivita': 7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. 8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di
quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno
delle zone di protezione, le seguenti aree: Art. 6. 1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: ''3. Le regioni definiscono, sulla
base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai Comitati
istituzionali delle autorita' di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione
in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione
delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei
punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonche' gli obblighi e
le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorita'
concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorita' di
bacino competenti. Le Autorita' di bacino provvedono a trasmettere i dati in
proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente secondo
le modalita' di cui all'articolo 3, comma 7.''; Art. 7. 1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: ''3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente: ''Art. 12-bis. - 1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato e se e' garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilita' di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che cio' risulti economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessita' di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque. 2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilita' delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e' triplicato. 3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.''; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: ''4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorita' competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.''; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: ''6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento ne' al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'.''; d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: ''6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.''; e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: ''7. Il primo comma dell'articolo
21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1
dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito dal seguente: f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: ''8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione gia' rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purche' venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizionifissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.''; g) dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti: ''9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive tutto il territorio nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilita' di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprieta' privata. Le regioni, sentite le Autorita' di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 9-quater. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, come modificato dall'articolo 28, camma 2, della legge 30 aprile 1999,
n. 136, e' sostituito dal seguente: 9-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' abrogato.''. Art. 8. 1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituita dalla seguente: ''Acque minerali naturali e di sorgenti''. Art. 9. 1. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 e' sostituito dal seguente: ''4. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.''. 2. L'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal seguente: ''Art. 28 (Criteri generali della disciplina degli scarichi). - 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5. 2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia,
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili,
definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato
5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantita' massima per unita'
di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze
affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di
quelli fissati nell'allegato 5: 3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo. 4. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale. 5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione puo' prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento. 6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualita' del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate. 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche
le acque reflue: 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7. 9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni una relazione sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7. 10. Le autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.''. Art. 10. 1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: ''e) Per gli scarichi
di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.''; Art. 11. 1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) il conuna 4 e' sostituito dal seguente: ''4. Per le perforazioni in mare con le quali e' svolta attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalita' previste dal decreto 28 luglio 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purche' la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e' progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unita' geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piu' produttivi, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.''. Art. 12. 1. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 1999 il comma 4 e' sostituito dal seguente: ''4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.''. Art. 13. 1. L'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal seguente: ''Art. 33 (Scarichi in reti fognarie). - 1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3 gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alla caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2. 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato. 3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.''. Art. 14. 1. L'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal seguente: ''Art. 34 (Scarichi di sostanze pericolose). - 1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5. 2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico, l'autorita' competente in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la coopresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2. 3. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe' per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto indicato nella stessa tabella. 4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita' competente puo' richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Qualora, nel caso di cui all'articolo 45, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorita' competente dovra' ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi. 5. L'autorita' che rilascia l'autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.''. Art. 15. 1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: ''2. L'autorizzazione all'immersione
in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata dall'autorita'
competente solo quando e' dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilita'
tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero
ovvero lo smaltimento alternativo in conformita' alle modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e forestali nonche'
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.''; Art. 16. 1. L'articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal seguente: ''Art. 36 (Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane). - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. 2. In deroga al comma 1, l'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacita' residua di trattamento puo' autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. 3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 45, e', comunque, autorizzato ad accettare
in impianti con caratteristiche e capacita' depurative adeguate che rispettino
i valori limite di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, e purche' provenienti
dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36: 4. L'attivita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere consentita purche' non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi. 5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacita' residua dell'impianto e le caratteristiche e quantita' dei rifiuti che intende trattare. L'autorita' competente puo' indicare quantita' diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorita' competente provvede altresi' all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3. 6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 7. I produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3 ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che e' tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, tratta rifiuti e' soggetto ai soli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22.''. Art. 17. 1. L'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal seguente: ''Art. 38 (Utilizzazione agronomica). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c), e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, cosi' come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e' soggetta a comunicazione all'autorita' competente di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di cui al comma 3, lettera b). 2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui al presente decreto. 3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare: Art. 18. 1. L'articolo 39 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal seguente: ''Art. 39 (Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia).
- 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni
disciplinano: 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto. 3. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. 4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.''. Art. 19. 1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: ''4. In deroga al comma 1 gli scarichi
di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza
dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.''; Art. 20. 1. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 2 e' sostituito dal seguente: ''2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato
5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda
di cui al comma 1 deve altresi' indicare: 2. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 152 del 1999, e'sostituito dal seguente: ''Art. 51 (Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico).
- 1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo
V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico,
l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 3. L'articolo 52 del decreto legislativo n. 152 del 1999, e' sostituito dal seguente: ''Art. 52 (Controllo degli scarichi di sostanze pericolose). - 1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 l'autorita' competente nel rilasciare l'autorizzazione puo' prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonche' le modalita' di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorita' competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.''. Art. 21. 1. All'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: ''1. Chiunque, salvo che il fatto
costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite
di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi
valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero
quelli fissati dall'autorita' competente a norma dell'articolo 33, comma 1,
o dell'articolo 34, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l'inosservanza dei valori limite
riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche
destinate al consumo umano di cui all'articolo 21 ovvero in corpi idrici posti
nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la
sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.''; 2.1. L'articolo 55 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' sostituito dal seguente: ''Art. 55 (Sanzioni in materia di aree di salvaguardia e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236). - 1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all articolo 21 e punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Il comma 3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente: ''3. L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all'articolo 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.''. 3. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e' cosi' modificato: ''4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.''. Art. 22. 1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 e' sostituito dal seguente: ''1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali e' competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.''. 2. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente: Art. 23. 1. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: Art. 24. 1. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 5 e 6 sono soppressi; Art. 25. 1. Gli allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto. Art. 26. 1. Sono abrogati: (Si omette il testo degli allegati) |
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