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• Presidi Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351''Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente''
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione, e di gestione della qualita' dell'aria ambiente; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante ''Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997)'', e in particolare l'allegato B); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, recante ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59''; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante ''Attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali''; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per gli affari regionali; E m a n a Art. 1. 1. Il presente decreto definisce i principi per: 2. Alle finalita' del presente decreto provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: Art. 3. 1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno
secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e nel rispetto delle norme
di cui agli articoli successivi, sono responsabili dell'attuazione del presente
decreto, e, in particolare, assicurano che le misure adottate al fine di conseguire
gli obiettivi in esso previsti: Art. 4. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio
dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE,
sono recepiti: 2. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere fissati: 3. Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante
per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme: 4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea. Art. 5. 1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, in continuita' con l'attivita' di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche' indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualita' dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 6. 1. Le regioni effettuano la valutazione della qualita' dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo. 2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'articolo
4, comma 3, lettera a), e' obbligatoria nelle seguenti zone: 3. La misurazione puo' essere completata da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualita' dell'aria ambiente. 4. Allorche' il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), la misurazione puo' essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo articolo 4, comma 3, lettere a) e b). 5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e' consentito per valutare la qualita' dell'aria ambiente allorche' il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c). 6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell'articolo 4, comma 1. 7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentativita' dei livelli rilevati. 8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 e' riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c). 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori. Art. 7. 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorita' competente alla gestione di tali situazioni di rischio. 2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. 3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Art. 8. 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
valutazione di cui all'articolo 6, alla definizione di una lista di zone e
di agglomerati nei quali: 2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a). 3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione. 4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'articolo 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3. 6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione. 7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani. Art. 9. 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'articolo 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi. 2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualita' dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata. Art. 10. 1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorita' individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 7 garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d). Inoltre trasmettono immediatamente, a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanita'. Art. 11. 1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualita' dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonche' degli organismi interessati. 2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili. Art. 12. 1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della
sanita', per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera
e): 2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea: 3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanita', comunica
alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati di: Art. 13. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono abrogati: Art. 14. l. Fino al termine stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui all'articolo
4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di attenzione e di
allarme, gli obiettivi di qualita', i livelli per la protezione della salute
e della vegetazione, nonche' le disposizioni sull'informazione della popolazione
stabiliti: 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita', per il tramite dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati valori limite di qualita' dell'aria dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Art. 15. 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, ovvero nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del proprio bilancio. |
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