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SUAP - Normativa | |||||||||||||||
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• Presidi Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372''Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento''
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli, 1 comma 3, 2 e 21, nonche' l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 96/61/CE; Considerato che l'articolo 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, prevede la delega per il recepimento della direttiva 96/61/CE con esclusione della disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei nuovi impianti la cui regolamentazione e' demandata alla normativa emanata in recepimento della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante ''Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa''; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante ''Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale''; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante ''Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio'' e suoi decreti attuativi; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante ''Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole''; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante ''Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)''; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1997, n. 335, riguardante il regolamento concernente la disciplina delle modalita' di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia ambientale; Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante ''Legge quadro sull'inquinamento acustico''; Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante ''Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale''; Vista la direttiva 91/692/CEE concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', delle politiche agricole e del Ministero per gli affari regionali; E m a n a Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti medesimi. Art. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: Art. 3. 1. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione
integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali: 2. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita' elencate nell'allegato I. Con la stessa procedura si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 11, comma 4. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e' istituita, seza oneri a carico del bilancio dello Stato, al fine di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida, una commissione composta da esperti della materia, alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed ambientali. 3. Con atto di indirizzo e di coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, possono essere determinati dei requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. Art. 4. 1. Ai fini dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle
disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui al successivo articolo 5. Fatto salvo quanto disposto
dal successivo comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa
concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere: 2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma precedente. 3. Entro il 30 giugno 2002 l'autorita' competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande. Tale calendario e' pubblicato sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Il richiedente fa riferimento a tale documentazione, indicando la data e il luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto tale documentazione. 5. L'autorita' competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore nonche' il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. 7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda. 8. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti. 9. Acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni e considerate le osservazioni di cui al comma 7, l'autorita' competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto. L'autorita' competente puo' chiedere integrazione alla documentazione, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, i termini si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. 10. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE. 11. Ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato al successivo articolo 5, nonche' la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. 12. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento deve essere messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6. 13. Ove l'autorita' competente non provveda al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 9, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 14. Tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il 30 ottobre 2004. Art. 5. 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 2. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantita' significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo), nonche' i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione tengono conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti nonche' dei costi e dei benefici. 3. Fatto salvo l'articolo 6, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme. 4. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo. 5. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonche' la relativa procedura di valutazione, in conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonche' l'obbligo di comunicare all'autorita' competente i dati necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1, le misure di cui al presente comma possono tenere conto dei costi e benefici. 6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto. Le disposizioni di cui al successivo articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n. 96/82 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorita' competente ai sensi della normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale. 7. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorita' competente. Art. 6. 1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risultasse necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere nelle autorizzazioni integrate misure supplementari particolari piu' rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale. Art. 7. 1. L'autorita' competente, a partire dalla data fissata in attuazione dell'articolo 4, comma 11, rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale confermandole o aggornandole. A tal fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4. L'autorita' competente si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 8. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione ambientale integrata. 1-bis. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, risulti registrato ai sensi del regolamento 1836/93/CE, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni 8 anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 4, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo. 2. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su proposta delle
amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: 3. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita' competente puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento. Art. 8. 1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, numero 10. L'autorita' competente, in caso di esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni. 2. Alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 si applica il disposto dell'articolo 7, comma 3. Art. 9. 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione all'autorita' competente. 2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 il gestore trasmette all'autorita' competente e ai comuni interessati, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. L'autorita' competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 6. L'autorita' competente accerta, anche tramite le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, la regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' il rispetto dei valori limite di emissione. 3. Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e, ove
non istituite, gli organismi di controllo individuati dall'autorita' competente,
effettuano, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del proprio bilancio,
ispezioni periodiche sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto
al fine di verificare che: 4. In caso di ispezione, il gestore deve fornire all'autorita' ispettiva tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini del presente decreto. 5. Gli esiti delle ispezioni debbono essere comunicati all'autorita' competente, indicando le situazioni di non rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5, lettere a) e b). 6. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 4, comma 6, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. 7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorita'
competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: Art. 10. 1. I gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I trasmettono all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente. La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea. 3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea. 4. Il Ministero dell'ambiente e l'ANPA, assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni. 5. Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Art. 11. 1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base di un apposito formulario, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea. La prima comunicazione deve pervenire entro tredici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'invio delle informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea, ogni tre anni e per la prima volta entro un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste al comma 3 del presente articolo. 3. Il Ministero dell'ambiente e' tenuto a predisporre ed inviare alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva n. 96/61/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base di un questionario redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva n. 91/692/CEE. La prima relazione si riferisce al triennio compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 1 gennaio 2003. 4. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanita' e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi della commissione di cui all'articolo 3, comma 2, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Art. 12. 1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 4 e 8, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente che provvede ai predetti adempimenti. 2. Il Ministero dell'ambiente provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinche' nei casi di cui al comma 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorita' competente. Art. 13. 1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000. Si applica la sola pena dell'ammenda da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorita' competente. 2. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato I dopo l'ordine di chiusura dell'impianto e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da L. 10.000.000 a L. 100.000.000. 3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000.000 a L. 100.000.000 il gestore che omette di trasmettere all'autorita' competente e al sindaco del comune o dei comuni interessati la comunicazione prevista dall'articolo 9, comma 1. 4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 20.000.000 il gestore che omette di comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 9, comma 2. 5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 il gestore che omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorita' competente la documentazione integrativa prevista dall'articolo 4, comma 9. 6. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 14. 1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate in allegato II, si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 4. Art. 15. 1. Agli impianti di cui all'allegato I non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 2, numero 4), per quanto non disciplinato nella normativa emanata in attuazione della direttiva comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale, si applicano le norme del presente decreto. 2. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dal presente decreto, sono a carico del gestore. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto. Allegato I CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto. 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. 1. Attivita' energetiche. (1) I requisiti di cui alla direttiva n. 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003. 2. Produzione e trasformazione dei metalli. 3. Industria dei prodotti minerali. 4. Industria chimica. 5. Gestione dei rifiuti (1) Gazzetta
Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20. Direttiva modificata
dalla direttiva n. 94/31/CE (Gazzetta Ufficiale n. L 168 del 2 luglio 1994,
pag. 28). 6. Altre attivita'. Allegato II ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ART. 14 1. Direttiva n. 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
dell'ambiente causato dall'amianto. Allegato III ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI E' OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE Aria 1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo. Acqua 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente
idrico. Allegato IV CONSIDERAZIONI DA TENERE PRESENTI IN GENERALE O IN UN CASO PARTICOLARE NELLA DETERMINAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI, SECONDO QUANTO DEFINITO ALL'ART. 2, NUMERO 12, TENUTO CONTO DEI COSTI E DEI BENEFICI CHE POSSONO RISULTARE DA UN'AZIONE E DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE 1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti. |
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