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SUAP - L.R. Liguria n. 43 del 16.08.95 | |||||||||||||||
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• Presidi Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall' inquinamento.
ARTICOLO 1 TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE
ARTICOLO
6 (Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature) 1. Gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi nei modi previsti dalle norme regolamentari che disciplinano il relativo servizio. 2. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono esser autorizzati ai sensi dell' articolo 4 comma 1 lettera a). 3. Gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono comunque rispettare i limiti di accettabilita' le norme e le prescrizioni stabilite con il regolamento di cui all' articolo 4. In attesa dell' approvazione del regolamento gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C allegata alla legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni. CAPO II
ARTICOLO 7 (Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi nelle acque superficiali interne e marine e sul suolo) 1. Gli scarichi in acque superficiali interne e marine sul suolo (<< e nel sottosuolo >> all' articolo 7 comma 1 le parole: '' e nel sottosuolo'' sono soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) provenienti dagli insediamenti produttivi autorizzati dalle Province ai sensi dell' articolo 3 devono essere conformi ai limiti imposti con il provvedimento di autorizzazione. In ogni caso i limiti di accettabilita' degli scarichi non devono essere superiori a quelli imposti dalla tabella A allegata alla legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 8 (Autorizzazione provvisoria allo scarico) 1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui al dlgs 132/ 1992 ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 133 (attuazione delle direttive 76/ 464/ CEE 82/ 176/ CEE 83/ 513/ CEE 84/ 156/ CEE 84/ 191/ CEE 88/ 347/ CEE e 90/ 415/ CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque) ai fini del rilascio dell' autorizzazione il titolare dell' insediamento produttivo o il legale rappresentante dello stesso presenta domanda alla Provincia competente per territorio corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui all' allegato 1 della presente legge. 2. La Provincia sulla base degli elementi acquisiti nonche' di ulteriori eventuali accertamenti effettuati e sentito i parere da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta dell' Autorita' Sanitaria competente per territorio in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell' acqua della mitilicoltura della balneazione e della protezione della salute pubblica rilascia l' autorizzazione provvisoria entro centoventi giorni a far data dalla presentazione della domanda. 3. L' autorizzazione deve almeno contenere: a) gli elementi relativi all' individuazione dell' insediamento; b) l' individuazione del titolare dello scarico; c) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore; d) le prescrizioni tecniche per la tutela delle acque; e) la frequenza e modalita' dei prelievi e delle analisi da effettuarsi a cura del titolare dello scarico sottoscritte da tecnici abilitati e da comunicarsi all' autorita' competente al controllo nei termini fissati nell' autorizzazione; f) la frequenza minima dei controlli da parte dell' Autorita' competente al controllo. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 lettera d) in particolare concernono: a) i limiti massimi di accettabilita' sia in termini di portata sia in termini di qualita' per il tipo di scarico considerato nonche' le norme igieniche da rispettare secondo quanto stabilito dalle Autorita' Sanitarie Locali; b) il rispetto delle prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso in relazione al corpo recettore ed alla sua capacita' recettiva previste dalla normativa statale e ove emanata dalla normativa regionale; c) l' obbligo di adottare eventuali trattamenti per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C della legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni e l' adozione di particolari misure di trattamento o di scarico attinenti singoli specifici scarichi; d) l' eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi o per il loro controllo automatico; e) l' eventuale adozione delle misure necessarie per evitare l' inquinamento delle acque dilavanti le superfici scoperte dell' insediamento. 5. L' autorizzazione provvisoria vincola il richiedente al versamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi gli accertamenti i controlli e i sopralluoghi necessari per l' istruttoria della domanda di autorizzazione entro il termine fissato dalla Provincia a pena di decadenza dell' autorizzazione stessa. ARTICOLO 9 (Autorizzazione definitiva allo scarico) 1. La Provincia verificato il rispetto di quanto previsto nell' autorizzazione provvisoria entro centoventi giorni dalla data di attivazione dello scarico comunicata preventivamente a cura del titolare dello stesso rilascia l' autorizzazione definitiva. 2. L' autorizzazione definitiva ha la durata massima di quattro anni. Il rinnovo dell' autorizzazione deve essere richiesto un anno prima della scadenza. 3. L' autorizzazione puo' essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo o in base a quanto previsto dall' articolo 11 comma 2. 4. Qualunque interruzione anche parziale del funzionamento degli impianti di depurazione anche per attivita' di manutenzione deve essere immediatamente comunicata all' Autorita' competente al controllo e all' Autorita' Sanitaria Locale. ARTICOLO 10 (Revoca dell' autorizzazione) 1. Ove venga rilevata l' inosservanza delle prescrizioni contenute nell' autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi la Provincia puo': a) diffidare il titolare dello scarico stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita' riscontrate; b) sospendere l' autorizzazione qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida; c) revocare l' autorizzazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 8 comma 4. ARTICOLO 11 ( Obblighi dei titolari degli scarichi) 1. I titolari degli scarichi sono tenuti all' esecuzione di quanto e' richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni. 2. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione e' preventivamente comunicata alla Provincia per i provvedimenti di competenza. 3. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni o la cui attivita' sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. 4. I titolari degli insediamenti sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte degli stessi insediamenti producano danni ai corpi ricettori. 5. Il gestore dell' impianto di depurazione tiene il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalita' di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento. Tali quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all' articolo 5 unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque fanghi e liquami. ARTICOLO 12 (Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi) 1. Gli scarichi di percolato di discariche esistenti approvate ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1990 n. 1 (norme per la formazione del Piano regionale del servizio di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attivita' di smaltimento) e successive modifiche ed integrazioni laddove dotate di impianti di depurazione che necessitano di interventi di miglioria per impreviste difficolta' di funzionamento possono essere autorizzati qualsiasi sia il loro recapito ed indipendentemente dai valori dei parametri qualitativi dello scarico previa la verifica delle caratteristiche e degli usi del corpo ricettore. Restano fermi i divieti di cui all' articolo 13. 2. L' autorizzazione e' temporanea e contiene le prescrizioni tecniche e i tempi per l' adeguamento dell' impianto ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del rilascio dell' autorizzazione provvisoria e definitiva prevista dagli articoli 8 e 9. ARTICOLO 13 (Divieti) 1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/ 778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell' articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) sono vietati gli scarichi di acque reflue liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione. 2. Sono altresi' vietati: a) gli scarichi nei laghi naturali ed artificiali nei corsi d' acqua naturali ed artificiali che si immettono direttamente in laghi serbatoi o reticoli carsici nonche' nelle falde idriche sotterranee sul suolo e negli strati superficiali del suolo il cui substrato sia soggetto a fenomeni carsici. Sono sempre vietati gli scarichi nel sottosuolo; b) gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo con coltivazione di prodotti usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana; c) lo smaltimento dei fanghi sul suolo non adibito ad uso agricolo. 3. Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo e' ammesso qualora l' utilizzo dei fanghi sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n¨ 99 (attuazione della direttiva 86/ 278/ CEE concernente la protezione dell' ambiente in particolare del suolo nell' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura). Lo smaltimento deve comunque rispettare le disposizioni di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 allegato 5 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento (norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione). 4. Gli scarichi sul suolo devono in ogni caso rispettare le norme igieniche stabilite dalle Autorita' Sanitarie Locali. CAPO III
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI
CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE
ARTICOLO 14
(Definizioni) 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono: a) per '' numero di abitanti complessivi'': il numero che si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/ giorno. Esso deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali; b) per '' acque bianche'': le acque esclusivamente pluviali; c) per '' acque nere'': ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche; d) per '' pubbliche fognature a sistema misto'': le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le acque bianche; e) per '' insediamenti civili'': gli insediamenti cosi' definiti dall' articolo 1- quater della legge 690/ 1976 compresi gli insediamenti nei quali vengono svolte esclusivamente attivita' commerciali. ARTICOLO 15 (Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature) 1. Gli scarichi delle pubbliche fognature ai fini della presente legge sono suddivisi nella classe A e nella classe B. 2. Appartengono alla classe A gli scarichi di pubbliche fognature convoglianti: a) scarichi che derivano dall' uso esclusivamente abitativo degli edifici; b) scarichi di insediamenti di qualsiasi natura il cui sversamento non provoca il superamento dei limiti indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge da parte dello scarico della pubblica fognatura prima di qualsiasi trattamento depurativo. 3. Appartengono alla classe B gli scarichi di pubbliche fognature caratterizzati da parametri che prima di qualsiasi trattamento depurativo non rientrano nei limiti indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge. In tale ipotesi l' ente gestore della pubblica fognatura accerta le cause del superamento di tali limiti ed adotta i provvedimenti necessari alla eliminazione delle cause medesime entro il termine stabilito dalla Provincia. ARTICOLO 16 (Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) 1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura ai fini della presente legge sono suddivisi nella classe C e nella classe D. 2. Appartengono alla classe C gli scarichi provenienti: a) dagli insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo; b) agli insediamenti nei quali si svolgono attivita' di servizio o di commercio e dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all' uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine bagni latrine o dalle attivita' di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti anche in via temporanea nell' insediamento; c) dagli insediamenti nei quali si svolgono attivita' di servizio o di commercio od anche produttive dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che prima di qualsiasi trattamento depurativo rientrano nei limiti indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge; d) dalle imprese agricole di cui alla lettera a) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale (come da ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento. 3. Appartengono alla classe D gli scarichi provenienti: a) dalle imprese agricole di cui alle lettere b) c) e d) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale (come da ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento; b) dagli allevamenti ittici di cui alla deliberazione 28 gennaio 1983 del Comitato Interministeriale (come da ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento. ARTICOLO 17 (Recapiti ammessi per gli scarichi) 1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni della presente legge esclusivamente nei seguenti recapiti: a) corsi d' acqua naturali e artificiali che non si immettano in laghi serbatoi o in reticoli carsici; b) acque di transizione; c) mare territoriale; d) suolo e strati superficiali del suolo purche' il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici. ARTICOLO 18 (Approvazione dei progetti di impianti di depurazione) 1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonche' i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono approvati dalla Provincia competente previo accertamento della conformita' degli interventi alle norme tecniche di cui all' allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento. 2. Per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale l' approvazione di cui al comma 1 tiene preliminarmente conto della compatibilita' ambientale. ARTICOLO 19 (Autorizzazione provvisoria e definitiva) 1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell' articolo 3 comma 1 lettere a) e b). (<< e dal Comune ai sensi dell' articolo 4 comma 1 lettera a >> testo soppresso da ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) 2. La domanda di autorizzazione provvisoria relativa agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 e' corredata dall' indicazione della classe dell' insediamento o della pubblica fognatura del numero degli abitanti complessivi servizi del punto di recapito dello scarico delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonche' dal progetto dell' impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto. 3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura e' presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all' insediamento da cui proviene lo scarico. 4. Il rilascio del certificato di abilita' o di agibilita' di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425 (regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all' abitabilita' di collaudo statico e di iscrizione al catasto) e' subordinato al possesso dell' autorizzazione provvisoria allo scarico. 5. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda la Provincia * competente ai sensi dell' articolo 3 rilascia* (ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) l' autorizzazione provvisoria che stabilisce: a) i limiti di accettabilita' dello scarico; b) il termine per la messa a punto dell' impianto di depurazione; c) i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto dell' impianto medesimo e per un periodo comunque non superiore ad un anno fatto salvo quanto previsto all' articolo 15 comma 3; d) la frequenza dei controlli. 6. Per gli insediamenti civili e per le pubbliche fognature la frequenza minima dei campionamenti e' fissata nei termini seguenti in funzione del numero di abitanti complessivi serviti: a) da 2.000 fino a 9.999 abitanti complessivi: 12 campioni nel primo anno; 4 campioni negli anni successivi qualora nel primo anno l' acqua sia conforme alle prescrizioni contenute nell' autorizzazione. Se uno dei 4 campioni non e' conforme nell' anno successivo devono essere prelevati 12 campioni; b) da 10.000 a 50.000 abitanti complessivi 12 campioni; c) oltre 50.000 abitanti complessivi 24 campioni. 7. L' autorizzazione definitiva e' rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilita' indicati nell' autorizzazione provvisoria. 8. L' autorizzazione e' trasmessa al richiedente alla struttura provinciale dell' Agenzia regionale per la protezione dell' ambiente o qualora non ancora istituita al Presidio Multizonale di Prevenzione ed all' Unita' Sanitaria Locale competente per territorio. 9. La Provincia (<< o il Comune >> parole soppresse ERRATE CORRIGE BU N 17/ 1995) competente al rilascio dell' autorizzazione puo' richiedere che il gestore dell' impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalita' di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento. I quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a qualunque richiesta della Provincia (<< del Comune >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) o delle strutture tecniche di controllo di cui all' articolo 5. 10. Qualunque interruzione anche parziale del funzionamento degli impianti di depurazione anche per attivita' di manutenzione deve essere immediatamente comunicata alla Provincia (<< o al Comune >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) competente al controllo e all' Autorita' Sanitaria Locale. ARTICOLO 20 (Revoca dell' autorizzazione) 1. Ove venga rilevata l' inosservanza delle prescrizioni contenute nell' autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi la Provincia (<< o il Comune competente >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) puo': a) diffidare il titolare dello scarico stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita' riscontrate; b) sospendere l' autorizzazione qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida; c) revocare l' autorizzazione in caso di mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni in essa contenute. ARTICOLO 21 (Scarichi esenti dall' obbligo di autorizzazione) 1. Sono esenti dall' obbligo dell' autorizzazione: a) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature; b) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche degli insediamenti civili. 2. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 denunciano lo scarico (<< rispettivamente >> parola soppressa ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) alla Provincia (<< o al Comune >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) che in relazione alla natura dell' insediamento ed alle caratteristiche dello scarico stesso comunica al titolare l' eventuale diversa qualifica ai fini dell' assoggettamento alla disciplina prevista nella presente legge per le acque nere. 3. Le fognature convoglianti acque bianche sono dotate di dispositivi idonei ad evitare fenomeni di inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque di prima pioggia. CAPO IV
MODALITA' PER GLI SCARICHI NEI CORPI IDRICI
ARTICOLO 22
(Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d' acqua naturali ed artificiali) 1. L' autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d' acqua naturali ed artificiali e' rilasciata dalla Provincia ai sensi dell' articolo 19 sentito il parere del Comune posto immediatamente a valle di quello nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere e' trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia puo' non acquisire il parere nei casi in cui tra il Comune in cui avviene lo scarico ed i Comuni limitrofi vi sia una distanza tale in relazione alla portata dello scarico da escludere effetti di rilievo sugli stessi i Comuni confinanti. 2. Il rilascio dell' autorizzazione e' subordinato alle seguenti condizioni: a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di non oltre 500 abitanti complessivi possono essere trattati con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore e delle quali nell' atto autorizzativo devono essere prescritti tempi e modalita' di manutenzione e pulizia oppure con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff; b) gli scarichi delle pubbliche fognature delle classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 500 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A allegata alla legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli scarichi di cui alle lettere a) e b) deve essere prevista una vasca di contatto per eventuali trattamenti di disinfezione. 3. Le soluzioni adottate devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque. 4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e secondo le indicazioni del Piano regionale la Provincia puo' autorizzare sulla base di motivata istanza del soggetto richiedente tenuto conto delle caratteristiche dello scarico dell' uso cui e' destinato il corpo idrico ricettore e della situazione ambientale locale e per un periodo non superiore a cinque anni suscettibili di un solo rinnovo: a) l' effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi relativamente ai parametri della tabella A allegata alla legge 319/ 1976 ad eccezione di quelli indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge; b) l' effettuazione di scarichi conformi a quanto previsto dal comma 2 lettera a) per fognature a servizio di un massimo di 1.000 abitanti. ARTICOLO 23 (Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare) 1. L' autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare e' rilasciata dalla Provincia ai sensi dell' articolo 19 sentito il parere dei Comuni immediatamente confinanti lungo il tratto di costa con il Comune nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere e' trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia puo' non acquisire il parere qualora la distanza dei Comuni limitrofi dallo scarico in relazione alla sua portata sia tale da escludere effetti di rilievo nei confronti delle acque antistanti il territorio dei Comuni stessi. 2. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione lo scarico deve sempre avvenire tramite condotta di lunghezza adeguata a distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui e' destinato il tratto di mare con particolare riguardo alla balneazione alla mitilicoltura e alla pesca. 3. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A per essere autorizzati devono essere trattati: a) con impianti che assicurino almeno il livello di depurazione ottenibile con vasche settiche delle quali nell' atto autorizzativo devono essere prescritti tempi e modalita' di manutenzione e pulizia se a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi; b) con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore e delle quali nell' atto autorizzativo devono essere prescritti tempi e modalita' di manutenzione e pulizia sia con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff se a servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi. Devono essere assicurate altresi' le fasi di grigliatura e disoleatura dei liquami nonche' la presenza di una vasca di contatto per gli eventuali trattamenti di disinfezione; c) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 4 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 1.000 e fino a 20.000 abitanti complessivi; d) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 20.000 e fino a 40.000 abitanti complessivi. 4. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi per essere autorizzati devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 6 allegata alla presente legge. 5. Gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 abitanti complessivi devono essere altresi' dotati: a) di registratori di portata; b) di vasche poste al termine del processo depurativo aventi lo scopo di regolarizzare il deflusso attraverso lo scarico a mare e di consentire il prelievo di campioni di acque e gli eventuali trattamenti di disinfezione; c) di diffusore nella parte terminale della condotta di scarico. 6. La posizione dello sblocco della condotta deve essere determinata sulla base di studi specifici da effettuarsi caso per caso a cura dell' ente gestore e la distanza dello sbocco medesimo dalla costa non puo' comunque essere inferiore a: a) metri 200 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi; b) metri 500 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 e fino a 10.000 abitanti complessivi; c) metri 1.000 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 10.000 abitanti complessivi per le quali lo sbocco stesso deve essere a profondita' non inferiore a 30 metri. 7. La Provincia in deroga a quanto stabilito dal comma 6 puo' consentire la realizzazione di condotte che raggiungano distanze o profondita' inferiori a quelle indicate nel caso in cui gli studi prodotti comprovino tale possibilita'. La deroga e' possibile solo per una delle due condizioni. 8. La Provincia sulla base di motivata istanza dell' Ente titolare dello scarico e previo parere vincolante della Giunta regionale puo' consentire in deroga a quanto stabilito dal comma 4 che gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi siano trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge. 9. Le soluzioni adottate per gli scarichi devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque salvo deroghe autorizzate dalla Provincia acquisito il parere della Giunta regionale sulla base di motivate richieste dell' Ente titolare dello scarico. 10. L' Ente titolare dello scarico ove possibile deve segnalare adeguamente la zona di scarico nonche' l' area intorno ad esso eventualmente inibita alla balneazione. ARTICOLO 24 (Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d' acqua naturali ed artificiali nelle acque di transizione e nel mare) 1. Lo scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d' acqua naturali ed artificiali nelle acque di transizione e nel mare puo' essere autorizzato nel rispetto di quanto prescritto negli articoli 22 e 23 ed a condizione che gli scaricatori di piena siano dimensionati in modo tale da impedire in caso di eventi meteorici il versamento diretto nei corpi ricettori delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco. Tale volume d' acqua e' sottoposto prima dello scarico al trattamento previsto per i liquami nei medesimi corpi ricettori in assenza di eventi meteorici. ARTICOLO 25 (Scarichi delle pubbliche fognature esistenti) 1. Al fine di portare a termine l' adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del pubblico servizio e al fine di limitare le conseguenze dell' inquinamento nei casi in cui il Piano regionale di risanamento delle acque preveda la realizzazione di schemi depurativi complessi le Province possono autorizzare nei modi e nei termini previsti nella presente legge scarichi delle pubbliche fognature esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non previsti nel Piano purche' siano conformi ai limiti previsti dalla stessa. 2. Gli scarichi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto degli usi cui e' destinato il corpo idrico ricettore e sulla base del divieto dell' aumento dell' inquinamento. 3. Gli scarichi oggetto delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere consentiti per un periodo di tempo determinato prorogabile solo per comprovate e motivate necessita'. 4. Le autorizzazioni temporanee concernenti scarichi nei corpi idrici previsti nel Piano regionale di risanamento delle acque rilasciate in attesa della realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso conservano la loro validita' previa integrazione delle stesse da parte della Provincia con le disposizioni di cui al comma 3. ARTICOLO 26 (Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d' acqua naturali ed artificiali) 1. Fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982 n. 38 (disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature) e successive modificazioni ed integrazioni agli scarichi degli insediamenti civili esistenti gli scarichi degli insediamenti civili della classe C nei corsi d' acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell' articolo 19 se la distanza tra il confine dell' insediamento stesso e l' asse della pubblica fognatura e' superiore a 300 metri o se la fognatura pubblica ha una quota superiore di 20 metri rispetto a quella del terreno dell' insediamento salvo deroga da concedere sulla base di comprovate ragioni tecniche. A tali scarichi si applica dal punto vista tecnico la disciplina prevista dall' articolo 22 a seconda del numero di abitanti complessivi dell' insediamento. 2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nei corsi d' acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell' articolo 19 se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 27 (Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare) 1. Agli scarichi degli insediamenti civili della classe C nelle acque di transizione e nel mare si applica dal punto di vista tecnico la disciplina prevista per gli scarichi delle pubbliche fognature dall' articolo 23 a seconda del numero di abitanti complessivi dell' insediamento. 2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nelle acque di transizione e nel mare sono autorizzati se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/ 1976. CAPO V
MODALITA' PER GLI SCARICHI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL
SUOLO
ARTICOLO 28 (Scarichi non ammissibili) 1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati: a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B; b) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 50 abitanti complessivi; c) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili nelle aree di salvaguardia di cui al dPR 236/ 1988. 2. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo e' vietato ogni altro scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola. 3. Sono comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana. ARTICOLO 29 (Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo) 1. L' autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo e' rilasciata ai sensi dell' articolo 19 da parte della Provincia (<< o del Comune competente >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) verificato il rispetto delle '' Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo'' riportate nell' allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento 4 febbraio 1977. 2. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A nonche' degli insediamenti civili della classe C a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficolta' tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale l' eccessivo onere economico e siano rispettate le condizioni di cui all' articolo 22 comma 2 lettera a). 3. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe C con oltre 50 abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficolta' tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale l' eccessivo onere economico e siano rispettati i limiti della tabella A allegata alla legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni. La provincia (<< o il Comune competente >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) puo' autorizzare sulla base di motivate richieste e per un periodo non superiore a cinque anni suscettibili di rinnovo l' effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi per alcuni parametri della citata tabella A tenuto conto delle caratteristiche dello scarico dell' uso cui e' destinato il suolo ricettore e della situazione ambientale locale. I limiti meno restrittivi non possono in nessun caso riguardare i parametri indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge. 4. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantita' di liquame da smaltire derivante da attivita' zootecnica corrisponda ad un carico non superiore a 40 quintali di peso vivo di bestiame di allevamento per ettaro. Tale limite si applica altresi' agli scarichi dei liquami delle imprese agricole che esercitano attivita' di trasformazione della produzione di cui al comma 1 lettera d) della deliberazione del Comitato Interministeriale (ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento 8 maggio 1980. 5. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo non adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantita' dei liquami da smaltire non superi la meta' del valore indicato nel comma 4. 6. La Provincia (<< o il Comune competente >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) verifica l' impatto ambientale conseguente allo scarico dei liquami stabilendo gli elementi ed i parametri piu' significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della deliberazione di cui al comma 1 e la periodicita' del loro rilevamento. TITOLO III
PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE.
SISTEMA DI MONITORAGGIO
CAPO I
PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE
ARTICOLO 30
(Piano regionale di risanamento delle acque) 1. Il Piano regionale di risanamento delle acque di cui all' articolo 4 lettera a) della legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni costituisce lo strumento di programmazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi di acquedotto fognatura e depurazione. 2. La Giunta regionale adotta lo schema del Piano sentito il Comitato tecnico regionale dell' Autorita' di Bacino di cui all' articolo 9 della legge regionale 9/ 1993 lo trasmette alle Autorita' di Bacino del Fiume Po e Magra alle Province ed ai Comuni ai Consorzi di Comuni ed alle Comunita' Montane che gestiscono i servizi pubblici di cui all' articolo 6 comma 2 legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni e cura la pubblicazione dell' avviso di quanto sopra sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell' avviso i Comuni i Consorzi le Comunita' Montane e le Autorita' di Bacino del Fiume Magra e Po trasmettono il parere alla Regione ed alla provincia territorialmente competente. 3. Nei successivi novanta giorni le Province inviano le proprie proposte alla Giunta regionale in ordine allo schema di piano relativo al rispettivo territorio sulla base delle consultazioni effettuate con gli enti locali di cui al comma 2. 4. Qualora le Province non trasmettono le proprie proposte nel termine di cui al comma 3 la Giunta regionale procede sulla base dei pareri pervenuti degli enti locali e delle Autorita' di Bacino di cui al comma 2 o provvede alla consultazione degli enti locali stessi. 5. Entro otto mesi dalla data di adozione dello schema di Piano di cui al comma 2 la Giunta regionale sentiti di concerto il Comitato tecnico per l' ambiente di cui all' articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell' ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni ed integrazioni e il Comitato tecnico regionale dell' Autorita' di Bacino propone il Piano al Consiglio regionale per l' approvazione. 6. Il Consiglio regionale approva il Piano regionale di risanamento delle acque e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 7. Fino all' adozione di eventuali modifiche ed aggiornamenti rimane in vigore il Piano regionale di risanamento delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1982 n. 50 e il suo Aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio 1991 n. 53. ARTICOLO 31 (Aggiornamento del Piano) 1. Con le procedure di cui all' articolo 30 la Regione effettua di regola ogni cinque anni l' aggiornamento del Piano rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti i servizi pubblici di acquedotto fognatura e depurazione anche mediante i dati forniti dall' Osservatorio permanente dei corpi idrici. 2. La Regione puo' adeguare ed integrare il Piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall' inquinamento provocato da sostanze pericolose. 3. La Regione puo' aggiornare il Piano anche per parti territoriali o settoriali. 4. Nel caso di aggiornamenti parziali del Piano i pareri di cui all' articolo 30 comma 2 sono espressi dagli enti locali interessati. ARTICOLO 32 (Interventi non previsti nel Piano) 1. Non sono oggetto di pianificazione: a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica; b) gli impianti a servizio di un' utenza inferiore a 100 abitanti equivalenti; c) gli impianti di cui all' articolo 25 comma 1. CAPO II
SISTEMA IDRICO INTEGRATO
ARTICOLO 33 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) 1. La Regione provvede ai sensi dell' articolo 8 della legge 36/ 1994 sentite le Autorita' di bacino competente le Province nonche' le Regioni interessate nel caso di cui al comma 3 dello stesso articolo ad individuare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici integrati anche tramite accorpamenti degli ambiti territoriali omogenei in cui il Piano regionale di risanamento delle acque suddivide il territorio ligure modificando ove occorra il Piano citato. La regione inoltre indica per ciascun ambito ottimale: a) le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ivi ricadenti; b) l' aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti nei modi di cui all' articolo 8 comma 4 legge 36/ 1994; c) i criteri e gli indirizzi per l' attuazione dei programmi di intervento di competenza. 2. La Regione sentite le Province stabilisce norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature. ARTICOLO 34 (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato) 1. Sulla base di accordi di programma promossi dalle Province territorialmente competenti gli enti locali organizzano in conformita' a quanto stabilito dall' articolo 33 il servizio idrico integrato entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell' ambito territoriale stesso. 2. Nel caso in cui la forma di cooperazione indicata sia la convenzione di cui all' articolo 24 della legge 142/ 1990 la Giunta regionale provvede altresi' agli adempimenti di cui all' articolo 9 comma 3 della legge 36/ 1994 anche mediante l' elaborazione della convenzione - tipo. ARTICOLO 35 (Gestioni esistenti) 1. I soggetti esistenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 36/ 1994 continuano a gestire i servizi idrici loro affidati fino all' organizzazione del servizio idrico integrato secondo quanto disposto dalla legge 36/ 1994. ARTICOLO 36 (Disciplina per la gestione e l' utilizzo della risorsa idrica) 1. Per un corretto funzionamento dei servizi del Sistema idrico integrato in attuazione di quanto disposto dalla legge 36/ 1994 il Consiglio regionale su proposta della Giunta individua gli usi prioritari delle acque. La Giunta regionale sulla base della normativa statale in materia disciplina: a) il riuso delle acque utilizzate dopo opportuni trattamenti di depurazione sia in via diretta (reti non potabili utilizzi industriali od irrigui) od indiretta (ricarica delle falde); b) l' adeguamento del diagrmma di prelievo degli acquedotti cittadini a quello di richiesta abbandonando l' uso di alimentare costantemente gli acquedotti con la massima portata occorrente nel giorno di maggior consumo con il conseguente sfioro dei superi stagionali dei serbatoi cittadini; c) l' uso di sistemi distributivi interconnessi estesi ad aree molto vaste con diagrammi di consumo complementari; d) l' inserimento tra le fonti di approvvigionamento di serbatoi di compenso stagionale; e) l' uso di sistemi di adduzione ad usi multipli (specie se complementari nel tempo); f) il controllo e il contenimento delle perdite; g) la realizzazione di interconnessioni tra i principali schemi acquedottistici previsti nel Piano regionale di risanamento delle acque in modo da evitare gli sprechi delle eventuali eccedenze e permettere il loro utilizzo ove necessario; h) il rallentamento del deflusso e il ravvenamento delle falde in territorio costiero in modo da impedire l' avanzata del cuneo salino e favorire se necessario il recupero della falda stessa. i) i limiti piu' restrittivi per gli scarichi in aree protette e in aree degradate individuate ai sensi della legge regionale 9/ 1993. 2. La Giunta regionale per le attivita' di cui al comma 1 acquisisce il parere dell' Autorita' di bacino competente. La Giunta regionale puo' procedere anche in assenza di tale parere qualora lo stesso non pervenga entro sessanta giorni dalla richiesta. CAPO III
OSSERVATORIO PERMANENTE DEI CORPI IDRICI
ARTICOLO 37
(Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali) 1. E' istituito l' Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali al fine di disporre di dati per l' esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione ambientale delle risorse idriche anche in coordinamento con quanto previsto in merito al sistema informativo e di monitoraggio dall' articolo 9 della legge 18 maggio 1989 n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo). 2. La Regione realizza l' Osservatorio in collaborazione con le Province i Comuni le Autorita' di Bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo delle acque. 3. L' Osservatorio si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province gestiti dalle Province stesse. I centri di monitoraggio sono collegati telematicamente al centro regionale direttamente o tramite centri provinciali. 4. L' Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali e' costituito da un sistema di monitoraggio della qualita' delle acque superficiali e sotterranee delle portate dei corpi idrici dei parametri meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici della raccolta dei dati relativi alla domanda di servizi idrici e all' offerta di infrastrutture esistenti e in progetto necessarie a soddisfare la domanda suddetta. Ad esso confluiscono i dati trasmessi dai soggetti gestori dei servizi idrici ai sensi dell' articolo 22 comma 2 della legge 36/ 1994. 5. La Regione assicura l' accesso ai dati dell' Osservatorio permanente dei corpi idrici e alle elaborazioni dei dati effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. 6. La Regione provvede alle spese di gestione del centro regionale di raccolta ed elaborazione dati dell' Osservatorio e dei centri di monitoraggio periferici fino alla successiva attribuzione alle Province. A partire da tale data le spese di gestione dei centri di monitoraggio periferici sono sostenute dalle Province. 7. La convenzione - tipo di cui all' articolo 2 comma 1 lettera h) prevede altresi' che quota parte della tariffa del servizio idrico integrato di cui al Titolo III Capo II della presente legge sia destinato alla gestione dell' Osservatorio. ARTICOLO 38 (Collegamento dell' Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualita' delle acque) 1. La Regione individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualita' delle acque diverse da quelle di cui all' articolo 37 da parte di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 15 lettera z) della legge regionale 9/ 1993. I dati di tali reti di rilevamento confluiscono all' Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all' articolo 37 secondo standard informatici approvati dalla Giunta regionale. 2. La Provincia puo' richiedere ai soggetti pubblici o privati gestori di impianti che con i loro scarichi liquidi possono provocare inquinamenti di installare e gestire a proprie spese apparecchiature di controllo continuo delle qualita' ambientali. I dati cosi' acquisiti sono trasmessi all' Osservatorio di cui all' articolo 37 secondo gli standard informatici indicati dalla Provincia. 3. I soggetti di cui al comma 2 che gia' posseggono apparecchi di controllo continuo si collegano con l' Osservatorio di cui all' articolo 37. TITOLO IV
NORME VARIE TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI VARI
ARTICOLO 39 (Fanghi) 1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature si applicano le disposizioni di cui al dPR n. 915/ 1982. 2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e fatte salve le '' Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione'' riportate nell' allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento 4 febbraio 1977 lo smaltimento su suolo adibito ad uso agricolo e' ammesso solo nel caso in cui l' utilizzo di tali fanghi sia stato autorizzato ai sensi del dlgs 99/ 1992. ARTICOLO 40 (Modificazioni delle tabelle e dell' allegato 1) 1. La Giunta regionale in relazione alle verifiche effettuate sull' impatto ambientale degli scarichi puo' modificare i parametri ed i limiti indicati nelle tabelle 1 2 4 5 6 allegate alla presente legge. 2. La Giunta regionale puo' altresi' modificare la scheda tecnica di cui all' allegato 1 della presente legge sulla base di motivate valutazioni tecniche. ARTICOLO 41 (Consorzi) 1. I Comuni e le Province provvedono ai sensi del comma 1 dell' articolo 60 della legge 142/ 1990 alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti ai fini della costruzione manutenzione e gestione delle opere relative ai servizi pubblici di acquedotto fognatura e depurazione sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla legge 142/ 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Decorsi sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge i Consorzi esistenti che non si sono adeguati a quanto disposto dall' articolo 60 della legge 142/ 1990 cessano da ogni finanziamento e contributo regionale. 3. Per l' attuazione delle opere previste dal Piano regionale di risanamento delle acque la Regione concede prioritariamente contributi e finanziamenti ai Consorzi ed agli Enti che unificano ai sensi del comma 1 le iniziative pubbliche da porre in atto nel territorio d' ambito relativamente alle opere in considerazione. ARTICOLO 42 (Sanzioni) 1. Oltre alle sanzioni penali previste dalla legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni l' inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 200.000 a lire 2.000.000 in caso di mancata presentazione della denuncia prevista dall' articolo 21 comma 2; b) da lire 4.000.000 a lire 15.000.000 in caso di effettuazione di scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi in recapiti vietati; c) da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 in caso di scarichi provenienti dagli insediamenti civili e dalle pubbliche fognature in recapiti vietati; d) da lire 500.000 a lire 4.000.000 in caso di omessa o irregolare tenuta del quaderno di registrazione dei dati e del quaderno di manutenzione da parte dei soggetti gestori degli impianti di depurazione; e) da lire 500.000 a lire 4.000.000 in caso di violazione dell' articolo 9 comma 4 o dell' articolo 19 comma 10. 2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono comminate: a) dall' Autorita' competente al ricevimento della denuncia nei casi di cui al comma 1 lettera a); b) dall' Autorita' competente al rilascio dell' autorizzazione negli altri casi. 3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni. 4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati e utilizzati dagli Enti di cui al comma 2 per lo svolgimento di attivita' connesse alla tutela delle acque dall' inquinamento. CAPO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 43 (Decorrenza delle funzioni) 1. Le province esercitano le nuove funzioni attribuite dalla presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore. 2. I Comuni e le Comunita' Montane trasmettono alle Province entro la data di cui al comma 1 le pratiche e gli atti relativi alle nuove funzioni attribuite. I Comuni i Consorzi e le Comunita' Montane provvedono alla definizione delle pratiche in corso nonche' ai sensi dell' articolo 7 della legge 172/ 1995 citata al riesame di tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi dell' articolo 15 della legge 319/ 1976 con priorita' per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita e le trasmettono alle Province. ARTICOLO 44 (Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di classe B autorizzati ai sensi della legge regionale 38/ 1982) 1. Entro tre mesi dalla data in cui le Province esercitano le funzioni di cui alla presente legge i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di classe B e dagli insediamenti ad uso non esclusivamente abitativo autorizzati ai sensi della legge regionale 38/ 1982 presentano alla Provincia a pena di decadenza dell' autorizzazione stessa copia dell' autorizzazione ai fini del riesame ai sensi della presente legge. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 conservano la loro validita' salvo diversa valutazione da parte della Provincia per un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 45 (Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione) 1. I Comuni singoli o associati e le Comunita' Montane adottano il regolamento di cui all' articolo 4 comma 4 entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data tali enti adeguano i regolamenti eventualmente gia' in vigore. ARTICOLO 46 (Trasferimento dei centri di monitoraggio) 1. Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge sono attribuite in proprieta' alle Province le strutture e le apparecchiature facenti parte dei centri di monitoraggio esistenti. 2. I centri di monitoraggio in corso di realizzazione e gia' finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento dalla Regione che ne cura la gestione fino alla successiva attribuzione in proprieta' alle Province. 3. Con specifici provvedimenti la Giunta regionale individua i beni di cui ai commi 1 e 2 e ne dispone il trasferimento con le opportune prescrizioni e modalita'. ARTICOLO 47 (Gestione del centro regionale dell' Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali) 1. In sede di prima applicazione della presente legge e in attesa dell' emanazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 il centro regionale dell' Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all' articolo 37 e' gestito tramite l' Azienda Municipalizzata Gas e Acqua del Comune di Genova secondo le modalita' previste dalla convenzione da stipularsi con la Regione. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale con propria deliberazione definisce l' organismo di gestione del centro regionale di cui al comma 1 cui partecipano i soggetti gestori dei servizi idrici gli enti locali e l' Agenzia regionale per la protezione ambientale e ne determina le modalita' di funzionamento. 3. La convenzione di cui al comma 1 prevede altresi' le modalita' e i termini per il passaggio dei beni e delle attrezzature all' organismo di gestione di cui al comma 2 assicurando la continuita' della gestione stessa. ARTICOLO 48 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione degli articoli 37 e 46 si provvede mediante prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 '' Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali'' dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1995 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 2138 '' Spese per la gestione dell' Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali per la parte di competenza regionale'' con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ARTICOLO 49 (Abrogazione di norme) 1. Salvo quanto disposto dalla presente legge e a far data dal termine previsto nell' articolo 43 e' abrogata la legge regionale 23 aprile 1981 n. 14 (designazione dell' autorita' competente al rilascio dell' autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare). E' altresi' abrogata la legge regionale 38/ 1982 fatto salvo quanto disposto dall' articolo 23 ultimo comma della medesima legge. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia. ARTICOLO 50 (Entrata in vigore) 1. La presente legge regionale entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 16 agosto 1995 ALLEGATO 1
Scheda tecnica di cui al comma 1 dell' articolo 8 (Il testo dell'
allegato e' stato integrato come da ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995)
ATTO ALLEGATO 1) Elementi concernenti la composizione dello scarico: a) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. Devono essere denunciate tutte le sostanze contenute nello scarico o negli scarichi. La omessa denuncia di una sostanza equivale a dichiarazione di sua assenza. Deve essere inoltre indicata la variabilita' dello scarico nel tempo (continuo/ discontinuo) e la saltuarieta' della portata (costante/ variabile); b) quantita' di acqua che si preleva nell' anno solare espressa in m3/ d e m3/ anno; c) fonte di approvvigionamento; d) corpo ricettore dello scarico individuato tra quelli previsti all' articolo 1 lettera a) legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e modalita' di effettuazione dello stesso; e) caratteristiche delle acque prelevate e loro utilizzazione; f) portata dello scarico sia media sia di punta; g) diversi impieghi dell' acqua nel ciclo produttivo espressi in m3/ d e m3/ anno: acque di processo di raffreddamento di servizio (se separate da quelle industriali) meteoriche; h) quantita' e caratteristiche chimico - fisiche recapito e modalita' di smaltimento dei fanghi derivanti dai processi di depurazione; i) sistemi utilizzati per la misura delle portate delle acque prelevate e delle acque scaricate; l) coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore. 2) Elementi concernenti l' individuazione dell' insediamento: a) ubicazione ed indirizzo dell' insediamento tipo di attivita' svolta in relazione ai diversi effluenti parziali prodotti numero e ubicazione delle diverse unita' produttive; b) numero dei dipendenti ripartiti in base alle diverse unita' produttive; c) numero e tipo di impianti di depurazione esistenti nell' insediamento o relativi effluenti ad essi convogliati; d) planimetria dello stabilimento degli impianti di depurazione e degli scarichi; e) elencazione delle principali materie prime lavorate; f) numero di mesi lavorati nell' anno e numero medio delle giornate lavorative settimanali; g) superfici impermeabili (quali piazzali tetti ecc) e superfici permeabili espresse in m2. 3) Notizie concernenti la titolarita' dell' insediamento e delle attivita' svolte: a) ragione sociale responsabile legale e sede legale; b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; c) estremi del provvedimento di concessione a derivare acqua e termine di durata della concessione. ALLEGATO 2 Titolo dedotto
Tabelle dei limiti di accettabilita' negli scarichi (Il testo dell'
allegato e' stato integrato come da ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995)
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1 TABELLA 1 - Assimilabilita' degli scarichi a quelli degli insediamenti esclusivamente abitativi (Art. 16) Accanto ai parametri sono indicati i limiti di accettabilita' Temperatura C: 30; // Colore: non percettibile dopo diluizione 1: 40 su spessore di 10 cm; // pH: compreso 5 5 - 9 5; // Materiali sedimentabili ml/ l: 5; // Materiali in sospensione totali mg/ l: 700; // BOD 5 mg/ l: 400; // COD mg/ l: 900; // Rapporto COD/ BOD 5: 2 5; // Azoto ammoniacale mgl/ l come NH 4+: 40; // Azoto totale mg/ l come N: 60; // Fosforo totale mg/ l come P: 30; // Grassi ed oli animali e vegetali mg/ l: 40; // Tensioattivi anionici mg/ l come MBAS: 15; // Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd - CrVl - Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn): 3; // Alluminio mg/ l come Al: 1; // Arsenico mg/ l come As: 0 5; // Bano mg/ l come Ba: 20; // Boro mg/ l come B: 2; // Cadmio mg/ l come Cd: 0 02; // Cromo III mg/ l come Cr: 2; // Cromo VI mg/ l come Cr: 0 2; // Ferro mg/ l come Fe: 2; // Manganese mg/ l come Mn: 2; // Mercurio mg/ l come Hg: 0 005; // Nichel mg/ l come Ni: 2; // Piombo mg/ l come Pb: 0 2; // Rame mg/ l come Cu: 0 1; // Selenio mg/ l come Se: 0 03; // Stagno mg/ l come Sn: 10; // Zinco mg/ l come Zn: 0 5; // Cloruri mg/ l come Cl: 1.200; // Solfati mg/ l come SO4: 1.000. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2 TABELLA 2 - Classificazione delle pubbliche fognature (Art. 15) Accanto ai parametri sono indicati i limiti di accettabilita' Temperatura C: 30; // Colore: Non percettibile dopo diluizione 1: 40 su spessore di 10 cm; // pH: compreso tra 5 5 - 9 5; // Materiali sedimentabili ml/ l: 5; // Materiali in sospensione totali mg/ l: 700; // BOD 5 mg/ l: 400; // COD mg/ l: 900; // Rapporto COD/ BOD 5: 2 5; // Azoto ammoniacale mg/ l come NH 4+: 40; // Azoto totale mg/ l come N: 60; // Fosforo totale mg/ l come P: 30; // Grassi ed oli animali e vegetali mg/ l 40; // Tensioattivi anionici mg/ l come MBAS: 15; // Oli minerali mg/ l: 5. Inoltre debbono essere assenti sostanze non biodegradabili e/ o bioaccumulabili e biocidi in quantita' tali da interferire con il normale processo di autodepurazione delle acque. Per la definizione dei parametri e delle modalita' di analisi valgono le note riportate nella Tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. Oli minerali mg/ l: 5; // Fenoli mg/ l come C6 H5 OH: 0 5; // Aldeidi mg/ l come H - CHO: 1; // Solventi organici aromatici mg/ l: 0 2; // Solventi organici azotati mg/ l: 0 1; // Solventi clorurati mg/ l: 1; // Pesticidi clorurati mg/ l: 0 05; // Pesticidi fosforati mg/ l: 0 1. Per la definizione dei parametri e delle modalita' di analisi valgono le note riportate nella Tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3 TABELLA 3 - Parametri inderogabili - Artt. 22 e 29 Parametri e sostanze chimiche per le quali in base alla loro tossicita' persistenza e bioaccumulabilita' non sono ammesse deroghe in senso piu' permissivo rispetto ai limiti tabellari indicati nella legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. Accanto ai parametri sono indicati i limiti di accettabilita' Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd - CrVi - Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn): 3; // Arsenico mg/ l come As: 0 5; // Cadmio mg/ l come Cd: 0 02; // Cromo VI mg/ l come Cr: 0 2; // Mercurio mg/ l come Hg: 0 005; // Nichel mg/ l come Ni: 2; // Piombo mg/ l come Pb: 0 2; // Rame mg/ l come Cu: 0 1; // Selenio mg/ l come Se: 0 03; // Zinco mg/ l come Zn: 0 5; // Fenoli mg/ l come C6 H5 OH: 0 5; // Solventi organici aromatici mg/ l: 0 2; // Solventi organici azotati mg/ l: 0 1; // Oli minerali mg/ l: 5; // Solventi clorurati mg/ l: 1; // Pesticidi clorurati mg/ l: 0 05; // Pesticidi fosforati mg/ l: 0 1. Per la definizione dei parametri e delle modalita' di analisi valgono le note riportate nella Tabella A alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4 TABELLA 4 - Scarichi in mare e nelle acque di transizione delle pubbliche fognature della classe A a servizio di oltre 1.000 e fino a 20.000 abitanti complessivi (Art. 23) Accanto ai parametri sono indicati i limiti di accettabilita' pH: compreso tra 5 5 - 9 5; // Temperatura C: 30; // Colore: Non percettibile dopo diluizione 1: 20 su uno spessore di 10 cm; // Odore: Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere; // Materiali grossolani: Assenti; // Materiali sedimentabili ml/ l: 2 5; // Materiali in sospensione totali (mg/ l): Non piu' del 70% del valore a monte dell' impianto di depurazione; // Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd - CrVl - Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn): 3; // Alluminio mg/ l come Al: 2; // Arsenico mg/ l come As: 0 5; // Boro mg/ l come B: 10; // Cadmio mg/ l come Cd: 0 02; // Cromo III mg/ l come Cr: 4; // Cromo Vi mg/ l come Cr: 0 2; // Mercurio mg/ l come Hg: 0 005; // Nichel mg/ l come Ni: 2; // Piombo mg/ l come Pb: 0 2; // Rame mg/ l come Cu: 0 1; // Selenio mg/ l come Se: 0 03; // Stagno mg/ l come Sn: 10; // Zinco mg/ l come Zn: 0 5; // Cianuri totali mg/ l come CN: 1; // Cloro attivo mg/ l come Cl2: 0 3; // Solfuri mg/ l come H2S: 2; // Solfiti mg/ l come SO3: 2; // Fluoruri mg/ l come F: 12; // Grassi e oli animali e vegetali mg/ l: 40; // Oli minerali mg/ l: 5; // Fenoli mg/ l come C6 H5 OH: 0 5; // Solventi organici aromatici mg/ l: 0 2; // Solventi organici azotati mg/ l: 0 1; // Solventi clorurati mg/ l: 1; // Tensioattivi mg/ l: 4; // Pesticidi clorurati mg/ l: 0 05; // Pesticidi fosforati mg/ l: 0 1. Per la definizione dei parametri e delle modalita' di analisi valgono le note riportate nella Tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5 TABELLA 5 - Scarichi in mare e nelle acque di transizione delle pubbliche fognature della classe A a servizio di oltre 20.000 e fino a 40.000 abitanti complessivi (Art. 23) Accanto ai parametri sono indicati i limiti di accettabilita' Ph: compreso tra 5 5 - 9 5; // Temperatura C: 30; // Colore: Non percettibile dopo diluizione 1: 20 su uno spessore di 10 cm; // Odore: Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere; // Materiali grossolani: Assenti; // Materiali sedimentabili ml/ l: 1; // Materiali in sospensione totali mg/ l: Non piu' del 50% del valore a monte dell' impianto di depurazione; // BOD5 mg/ l: Non piu' dell' 80% del valore a monte dell' impianto di depurazione; // COD mg/ l: Non piu' dell' 80% del valore a monte dell' impianto di depurazione; // Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd - CrVl - Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn): 3; // Alluminio mg/ l come Al: 2; // Arsenico mg/ l come As: 0 5; // Boro mg/ l come B: 10; // Cadmio mg/ l come Cd: 0 02; // Cromo III mg/ l come Cr: 2; // Cromo Vi mg/ l come Cr: 0 2; // Mercurio mg/ l come Hg: 0 005; // Nichel mg/ l come Ni: 2; // Piombo mg/ l come Pb: 0 2; // Rame mg/ l come Cu: 0 1; // Selenio mg/ l come Se: 0 03; // Stagno mg/ l come Sn: 10; // Zinco mg/ l come Zn: 0 5; // Cianuri totali mg/ l come CN: 1; // Cloro attivo mg/ l come Cl2: 0 3; // Solfuri mg/ l come H2S: 2; // Solfiti mg/ l come SO3: 2; // Fluoruri mg/ l come F: 12; // Grassi e oli animali e vegetali mg/ l: 30; // Oli minerali mg/ l: 5; // Fenoli mg/ l come C6 H5 OH: 0 5; // Solventi organici aromatici mg/ l: 0 2; // Solventi organici azotati mg/ l: 0 1; // Solventi clorurati mg/ l: 1; // Tensioattivi mg/ l: 3; // Pesticidi clorurati mg/ l: 0 05; // Pesticidi fosforati mg/ l: 0 1. Per la definizione dei parametri e delle modalita' di analisi le note riportate nella Tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6 TABELLA 6 - Scarichi in mare nelle acque di transizione delle pubbliche fognature della classe B e di quelli della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi (Art. 23) Accanto ai parametri sono indicati i limiti di accettabilita' pH: Compreso tra 5 5 - 9 5; // Temperatura C: 30; // Colore: Non percepibile dopo diluizione 1: 20 su uno spessore di 10 cm; // Odore: Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere; // Materiali grossolani: Assenti; // Materiali sedimentabili ml/ l: 0 5; // Materiali in sospensione totali mg/ l: 80; // BOD5 mg/ l: 80; // COD mg/ l: 200; // Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd - CrVi - Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn): 3; // Alluminio mg/ l come Al: 2; // Arsenico mg/ l come As: 0 5; // Bario mg/ l come Ba: 20; // Boro mg/ l come B: 10; // Cadmio mg/ l come Cd: 0 02; // Cromo III mg/ l come Cr: 2; // Cromo VI mg/ l come Cr: 0 2; // Mercurio mg/ l come Hg: 0 005; // Nichel mg/ l come Ni: 2; // Piombo mg/ l come Pb: 0 2; // Rame mg/ l come Cu: 0 1; // Selenio mg/ l come Se: 0 03; // Stagno mg/ l come Sn: 10; // Zinco mg/ l come Zn: 0 5; // Cianuri totali mg/ l come CN: 0 5; // Cloro attivo mg/ l come Cl2: 0 2; // Solfuri mg/ l come H2S: 2; // Solfiti mg/ l come SO3: 2; // Fluoruri mg/ l come F: 12; // Grassi e oli animali e vegetali mg/ l: 10; // Oli minerali mg/ l: 5; // Fenoli mg/ l come C6 H5 OH: 0 5; // Solventi organici aromatici mg/ l: 0 2; // Solventi organici azotati mg/ l: 0 1; // Solventi clorurati mg/ l: 1; // Tensioattivi mg/ l: 2; // Pesticidi clorurati mg/ l: 0 05; // Pesticidi fosforati mg/ l: 0 1. Per la definizione dei parametri e delle modalita' di analisi valgono le note riportate nella tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. |
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