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D.P.R. n. 440/2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 dicembre 2000, n. 440
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti
produttivi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il programma, condiviso dal Consiglio dei Ministri in data 12 maggio
2000, concernente provvedimenti per la piena attuazione delle disposizioni
relative alla istituzione di sportelli unici per gli impianti produttivi, che
prevede in particolare anche innovazioni normative e regolamentari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 2000;
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro delle politiche
agricole e forestali;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione
di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati,
nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi,
a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
''1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte
le attivita' di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attivita' agricole,
commerciali e artigiane, le attivita' turistiche ed alberghiere, i servizi resi
dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.'';
b) all'articolo 3, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: ''Qualora
i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un
patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi
attribuite puo' coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale
o con il responsabile unico del contratto d'area.'';
c) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
''1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero
quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni
di cui all'articolo 6, il procedimento e' unico e ha inizio con la presentazione
di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede
alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi
dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli
atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti.
Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine
non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione.
Il provvedimento conclusivo del procedimento e', ad ogni effetto, titolo unico
per la realizzazione dell'intervento richiesto.
1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale il termine e' di centoventi giorni, fatta salva la facolta' di chiederne,
ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta
giorni.
1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di
impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, puo'
richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta
giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende
a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.'';
d) all'articolo 4, comma 2, le parole: ''al com-ma 1'' sono sostituite
dalle seguenti: ''ai commi precedenti'' e le parole: ''al medesimo
comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai medesimi commi'';
e) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
''2-bis. Ove sia gia' operante lo sportello unico le domande devono essere
presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori,
nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.
Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno
del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di
trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande
ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento,
alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori
eventualmente gia' compiuti e dandone comunicazione al richiedente.'';
f) all'articolo 4, comma 3, le parole: ''di cui al comma 1'' sono sostituite
dalle seguenti: ''di cui ai commi 1 e 1-bis'' e le parole:
''il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''il responsabile del procedimento'';
g) all'articolo 4, comma 5, le parole: ''delle autorizzazioni, dei nulla-osta
e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari'' sono
sostituite dalle seguenti: ''degli atti istruttori e dei pareri tecnici
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari'';
h) all'articolo 4, comma 7, le parole: ''sei mesi'' sono sostituite
dalle seguenti: ''cinque mesi'' e le parole: ''undici mesi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''nove mesi''; al termine del comma e' aggiunto
il seguente periodo: ''Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas
sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento
si conclude nel termine di dodici mesi.'';
i) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: ''il sindaco del
comune interessato'' sono sostituite dalle seguenti: ''il responsabile
del procedimento'';
j) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: ''il sindaco'' sono
sostituite dalle seguenti: ''il responsabile del procedimento'';
k) all'articolo 5, alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: ''Non
e' richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve
dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.'';
l) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la parola: ''informatica'' e'
sostituita dalla seguente: ''telematica'';
m) all'articolo 6, comma 5, le parole: ''all'articolo 8,'' sono sostituite
dalla seguente: ''al'';
n) all'articolo 6, comma 6, le parole: ''entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della domanda'';
o) all'articolo 6, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
''8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, e' concluso
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero
dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.
Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello
stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.'';
p) all'articolo 6, il comma 9 e' soppresso;
q) all'articolo 6, comma 11, le parole: ''il responsabile della struttura'' sono
sostituite dalle seguenti: ''il responsabile della struttura individuato
ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267,'';
r) all'articolo 7, comma 1, le parole: ''gli altri enti interessati, ciascuno
per le materie di propria competenza'', sono sostituite dalle seguenti: ''le
altre amministrazioni di cui intenda avvalersi'';
s) all'articolo 7, comma 3, la parola: ''competenti'' e' sostituita
dalla seguente: ''interessati'';
t) all'articolo 9, comma 2, le parole: ''si avvale'' sono sostituite
dalle seguenti: ''puo' avvalersi'', e le parole: ''dalle amministrazioni
competenti ai sensi della normativa vigente'' sono sostituite dalle seguenti: ''da
altre amministrazioni'';
u) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
''Art. 10 (Spese). - 1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente
regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato
il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali
e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.
2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di
tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attivita'
istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni
non abbiano rispettato i termini previsti, non si da' luogo al rimborso.
3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche
nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attivita'
di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del
comma 2.
4. Il comune, o i comuni associati, possono altresi' prevedere, in relazione
all'attivita' propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione
di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio
comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti
commi e all'imposta di bollo, non puo' eccedere quella complessivamente posta
a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente
regolamento.''.
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio
con l'estero
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2001 Ministeri istituzionali,
registro n. 1, foglio n. 163
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
''Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) [abrogata].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie
di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali,
che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza
dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari
di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione
dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali.''.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63, supplemento ordinario, reca ''Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa''.
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
1999, n. 56, reca ''Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998''.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, reca ''Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59''.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, reca ''Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali''.
- Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281:
''3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza
unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro
oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane.''.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998, n. 301, reca ''Regolamento recante
norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,
per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, com-ma
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59''.
- Si trascrive l'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
''8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
princi'pi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali
regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti
di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi'
l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme
sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi,
a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione
a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato
per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione
delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti
Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui
all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore
in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni
e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia''.
- Si riporta l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:
''Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento ha per oggetto
la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attivita'
produttiva, nonche' l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso
di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114.
1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte
le attivita' di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attivita' agricole,
commerciali e artigiane, le attivita' turistiche ed alberghiere, i servizi
resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
2. Le regioni, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione
delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'art. 4, in ordine al procedimento
di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate
ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle
more della loro attuazione, dalla normativa vigente.''.
- Si riporta l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:
''Art. 3 (Sportello unico). - 1. I comuni esercitano, anche in forma associata,
ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni
ad essi attribuite dall'art. 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando
che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello
unico per le attivita' produttive, al quale gli interessati si rivolgono per
tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento.
Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto
un patto d'area, la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi
attribuite puo' coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale
o con il responsabile unico del contratto d'area.''.
- Si riporta l'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:
''Art. 4 (Procedimento mediante conferenza di servizi).
- 1. Per gli impianti e i depositi di cui all'art. 27 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi di cui all'art. 1, comma 3, ovvero
quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni
di cui all'art. 6, il procedimento e' unico e ha inizio con la presentazione
di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede
alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi
dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti
istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti.
Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un
termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione.
Il provvedimento conclusivo del procedimento e', ad ogni effetto, titolo unico
per la realizzazione dell'intervento richiesto.
1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale il termine e' di centoventi giorni, fatta salva la facolta' di chiederne,
ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta
giorni.
1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di
impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, puo'
richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta
giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende
a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni
di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia e' trasmessa
dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende
concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione,
puo' chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine
di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento
della pronuncia negativa.
2-bis. Ove sia gia' operante lo sportello unico le domande devono essere presentate
esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte
nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori,
nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque
denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente
all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo
di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande
ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento,
alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori
eventualmente gia' compiuti e dandone comunicazione al richiedente.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, entro i successivi
cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca
una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'art. 14, e seguenti,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art. 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127.
4. La convocazione della conferenza e' resa pubblica anche ai fini dell'art.
6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo
comma, presentando osservazioni che la conferenza e' tenuta a valutare.
5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della
formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri
tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari.
La conferenza, altresi', fissa il termine entro cui pervenire alla decisione,
in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi,
che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del
provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente
comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente
i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'art. 14, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15
maggio 1997, n. 127, immediatamente l'amministrazione procedente puo' chiedere
che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai
sensi del medesimo art. 14, comma 4.
7. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da
sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude
nel termine di nove mesi. Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas
sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento
si conclude nel termine di dodici mesi.''.
- Si riporta l'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:
''Art. 5 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici). -
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico,
o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta
l'istanza. Tuttavia, allorche' il progetto sia conforme alle norme vigenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico
non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste
siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del
procedimento puo', motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata
dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente
pubblico avviso. Alla conferenza puo' intervenire qualunque soggetto, portatore
di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonche' i portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli
aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente
entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non e' richiesta l'approvazione
della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14, comma 3-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.''.
- Si riporta l'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:
''Art. 6 (Principi organizzativi). - 1. Il procedimento amministrativo di
cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso
la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica
domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia,
corredata da autocertificazioni, attestanti la conformita' dei progetti alle
singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della
sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte
da professionisti abilitati o da societa' di professionisti e sottoscritte dai
medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione
non puo' riguardare le materie di cui all'art. 1, comma 3, nonche' le ipotesi
per le quali la normativa comunitaria prevede la necessita' di una apposita autorizzazione.
Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura,
anche in via telematica, alla regione nel cui territorio e' localizzato l'impianto,
agli altri comuni interessati nonche', per i profili di competenza, ai soggetti
competenti per le verifiche.
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio
informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicita'; contestualmente
la struttura da' inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura
puo' richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti
necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere
richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione
inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione
degli atti integrativi richiesti.
4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali
o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora
il progetto si riveli di particolare complessita' ovvero si rendano necessarie
modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione
dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'art. 2, il
responsabile del procedimento puo' convocare il soggetto richiedente per una
audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'art.
11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto,
il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche
al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili
di cui al comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione
del progetto modificato conformemente all'accordo.
6. Ferma restando la necessita' della acquisizione della autorizzazione nelle
materie per cui non e' consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti
a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla
regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura,
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il
proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi
in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura
di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera e' comunque subordinata
al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa
vigente.
7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi
di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni,
ravvisa la falsita' di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del
procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della
Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento
e' sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, e' concluso
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero
dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.
Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello
stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.
9. [comma soppresso].
10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto
si intende autorizzata in conformita' alle autocertificazioni prodotte, nonche'
alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente
acquisiti. L'impresa e' tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori
per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera e' comunque
subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi
della normativa vigente.
11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto,
sia accertata la falsita' di una delle autocertificazioni prodotte fatti salvi
i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni,
il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma
3, e 109, comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ordina la riduzione
in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli
atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione
all'interessato.
12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri
enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto
produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta
pubblicita' di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere
uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi
tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti
dell'impresa.
Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti
di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato
dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.
14. La convocazione della riunione sospende, per non piu' di venti giorni,
il termine di cui al comma 8.
15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attivita'
previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attivita'.''.
- Si riporta l'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:
''Art. 7 (Accertamento della conformita' urbanistica, della sicurezza degli
impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale). - 1. La struttura
accerta la sussistenza e la regolarita' forma1e delle autocertificazioni prodotte,
ai sensi dell'art. 6, comma 1.
Successivamente la struttura e le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi,
verificano la conformita' delle medesime autocertificazioni agli strumenti
urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonche' la insussistenza
di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio
storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento
di persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio
di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto
produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
l) le misure di contenimento energetico.
3. Il decorso del termine di cui all'art. 6, comma 8, non fa venire meno le
funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti interessati.''.
- Si riporta l'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:
''2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'art. 3,
comma 1, la quale a tal fine puo' avvalersi del personale dipendente da altre
amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento.
L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno
compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, il collaudo puo' avere luogo a cura dell'impresa,
che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo
del collaudo l'impresa puo' iniziare l'attivita' produttiva.''.
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