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 SUAP - L.R. 10 luglio 2002 n. 29 Amministrazione Servizi al cittadino Turismo e cultura Manifestazioni Eventi  English version

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§ 4.1.53 - L.R. 10 luglio 2002 n. 29.
Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e [...]


Settore:  Codici regionali
Regione:  Liguria
Materia:  4. assetto del territorio
Capitolo: 4.1 urbanistica
Data:     10/07/2002
Numero:   29


Sommario
 
Art. 1 (Oggetto e finalità).
        1. La presente legge definisce le misure di sostegno per gli interventi di [...]
Art. 2 (Perimetrazione degli ambiti di degrado dei centri storici).
        1. Agli effetti della presente legge i Comuni provvedono a perimetrare, [...]
Art. 3 (Progetti di intervento).
        1. Al fine di conseguire l'attuazione in forma organica e complessiva di [...]
Art. 4 (Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di
        degrado soggetti a denuncia di inizio attività).
Art. 5 (Disciplina della denuncia di inizio di attività).
        1. Venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori il proprietario [...]
Art. 6 (Contributo di concessione edilizia per interventi previsti negli ambiti di
        degrado dei centri storici).
Art. 7 (Interventi non soggetti a controllo edilizio negli ambiti di degrado dei
        centri storici).
Art. 8 (Requisiti igienico-sanitari per gli interventi ed attività negli ambiti di
        degrado dei centri storici).
Art. 9 (Delega).
        1. La Regione ed i Comuni hanno la facoltà di delegare alle ARTE, di cui [...]
Art. 10 (Priorità nell'assegnazione degli alloggi oggetto di recupero).
        1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di recupero ai [...]
Art. 11 (Rialloggiamento dei residenti).
        1. I soggetti attuatori, anche mediante appositi accordi con le ARTE, [...]
Art. 12 (Interventi per il miglioramento del servizio idrico).
        1. I Comuni individuano, anche mediante i propri concessionari di [...]
Art. 13 (Interventi per la raccolta dei rifiuti).
        1. I Comuni, anche mediante i propri concessionari di servizio, [...]
Art. 14 (Sicurezza nei centri storici).
        1. I Comuni adottano iniziative e misure volte ad elevare il grado di [...]
Art. 15 (Attività artigianali e commerciali).
        1. I Comuni favoriscono il mantenimento e l'insediamento nei centri [...]
Art. 16 (Botteghe Storiche).
        1. I Comuni possono predisporre l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti [...]
Art. 17 (Interventi ammissibili a finanziamento).
        1. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti [...]
Art. 18 (Fondo di garanzia).
        1. La Regione concede un contributo in conto capitale a FILSE per la [...]
Art. 19 (Destinazione delle economie dell'edilizia agevolata).
        1. Le economie annuali sui limiti di impegno dell'edilizia agevolata di [...]
Art. 20 (Norma Finanziaria).
        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede [...]
Art. 21 (Applicabilità degli articoli 4 e 5 al di fuori degli ambiti di degrado ed
        ulteriori attività non soggette a controllo edilizio).
Art. 22 (Verifica del rispetto della legge e poteri sostitutivi).
        1. Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, [...]
Art. 23 (Norme transitorie).
        1. In sede di prima applicazione i Comuni provvedono ad approvare entro [...]
Art. 24 (Sostituzione di disposizioni statali).
        1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 sostituiscono le [...]
Art. 25 (Dichiarazione d'urgenza).
        1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il [...]




§ 4.1.53 - L.R. 10 luglio 2002 n. 29.
Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi.
(B.U. 24 luglio 2002, n. 11).

TITOLO I
TUTELA DEI CENTRI STORICI E MISURE DIRETTE
AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITĄ DI VITA NEI CENTI STORICI URBANI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

     Art. 1. (Oggetto e finalità).
     1. La presente legge definisce le misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici al fine di:
     a) eliminare le condizioni di degrado edilizio, ambientale, sociale ed economico;
     b) contribuire alla migliore conservazione e alla tutela dei valori storico-culturali dei centri storici;
     c) coordinare la programmazione e l'attuazione degli interventi sotto i profili urbanistico-edilizio, ambientale, economico produttivo e di sostegno pubblico, tenendo altresì conto degli aspetti relativi alla sicurezza, all'igiene, alla mobilità ed al risparmio energetico;
     d) promuovere e favorire gli interventi e gli investimenti dei residenti e degli operatori al fine di addivenire ad una effettiva rivitalizzazione dei centri storici, anche attraverso modifiche delle destinazioni d'uso in atto mediante la previsione di:
     1) modalità per la semplificazione e lo snellimento delle procedure urbanistico-edilizie;
     2) modelli ottimali di intervento;
     e) promuovere interventi che adottino soluzioni progettuali ed impiantistiche volte al contenimento dei consumi energetici, delle emissioni in atmosfera e delle risorse idriche, nonché all'utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili.
     2. La presente legge definisce, altresì, idonei incentivi economici anche in relazione alla corrispondenza dei progetti agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico.

     Art. 2. (Perimetrazione degli ambiti di degrado dei centri storici).
     1. Agli effetti della presente legge i Comuni provvedono a perimetrare, all'interno delle zone classificate come A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), ovvero ad esse assimilabili dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti o adottati, quelle aree nelle quali siano riconoscibili situazioni di degrado sulla base dei seguenti criteri:
     a) condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici;
     b) improprio od inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico;
     c) deterioramento degli aspetti estetici, inserimento improprio di arredi e incuria delle parti comuni;
     d) carenza o insufficienza delle infrastrutture a rete o insufficienza o obsolescenza dei servizi comuni;
     e) perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell'organismo urbano, specie in relazione al trasferimento o cessazione delle attività economiche nonché alla sostituzione del tessuto sociale.
     2. La perimetrazione di cui al comma 1 può comprendere anche aree contigue o poste a corona degli ambiti di degrado, destinate o da destinare al soddisfacimento delle necessarie dotazioni infrastrutturali e di standard con specifico riferimento alle infrastrutture di parcheggio, eventualmente suddivise per tipologie d'uso, il cui reperimento non sia possibile all'interno degli ambiti di degrado. Nella perimetrazione degli ambiti di degrado devono essere evidenziati i beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352), dandone la massima pubblicità.
     3. Il Comune può approvare la perimetrazione di cui al comma 1 anche a seguito di presentazione dei progetti di intervento previsti dall'articolo 3, eventualmente in variante alla perimetrazione già approvata.

CAPO II
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

     Art. 3. (Progetti di intervento).
     1. Al fine di conseguire l'attuazione in forma organica e complessiva di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'articolo 2 commi 1 e 2, sono predisposti appositi progetti di intervento, riferiti anche a singoli immobili o ad organismi edilizi, da parte di soggetti privati o pubblici.
     2. Gli elaborati a corredo di tali progetti sono:
     a) in caso di intervento di livello edilizio, quelli richiesti dalla normativa localmente vigente a corredo della istanza del pertinente titolo edilizio;
     b) in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico, quelli individuati in apposita deliberazione della Giunta regionale.
     3. I progetti di intervento sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi o i progetti urbanistici operativi eventualmente prescritti dal vigente strumento urbanistico comunale e sono ad essi equiparati anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
     4. I soggetti privati, per presentare progetti di intervento, devono dimostrare di essere proprietari o di avere la disponibilità di almeno il 51 per cento del valore catastale dei rispettivi immobili e di aver provveduto ad effettuare formale invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro un termine all'uopo prefissato, non inferiore a quarantacinque giorni. Decorso tale termine il progetto può essere presentato al Comune per la sua approvazione.
     5. Il Comune può richiedere eventuali integrazioni dei progetti di intervento, necessarie a fini istruttori, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine non possono più essere richieste integrazioni.
     6. Il progetto è depositato per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune, previo avviso da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Durante il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte dei proprietari di immobili compresi nel comparto e da parte di chiunque vi abbia interesse.
     7. Trascorso il periodo di deposito il Comune si pronuncia sul progetto di intervento:
     a) entro sessanta giorni in caso di intervento a livello edilizio con contestuale rilascio del pertinente titolo abilitativo;
     b) entro novanta giorni in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico.
     Il termine di cui alla lettera a) è elevato a novanta giorni nell'ipotesi in cui l'intervento edilizio richieda il rilascio di altri pareri, autorizzazioni od assensi facenti capo ad Amministrazioni diverse da quella comunale, da acquisirsi mediante Conferenza di servizi.
     8. Con l'approvazione comunale dei progetti di intervento il Comune dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza con riferimento ad immobili:
     a) destinati a pubblici servizi;
     b) sui quali insistano rovine, macerie, parti o porzioni inabitabili, oppure che presentino condizioni di degrado strutturale ed edilizio tali da rendere necessaria una operazione di integrale recupero;
     c) soggetti ad interventi di riqualificazione di livello urbanistico o comunque soggetti ai progetti di intervento presentati ai sensi del comma quattro.
     A tal fine i progetti di intervento stabiliscono i termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei relativi lavori entro il limite massimo di cinque anni.
     9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, i soggetti proponenti, ai fini della attuazione del progetto, possono conseguire, mediante espropriazione, la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti all'iniziativa. I proprietari degli immobili da espropriare o da occupare sono resi edotti dell'avvenuta presentazione dei progetti di intervento mediante apposita comunicazione effettuata a cura dei soggetti proponenti anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tramite avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione regionale. Tale comunicazione deve essere effettuata nei confronti del soggetto intestatario del bene sulla base delle risultanze dei pubblici registri immobiliari.
     10 Dell'avvenuta approvazione dei progetti di intervento è data notizia a cura del proponente mediante avviso:
     a) pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale;
     b) notificato ai proprietari degli immobili che possono essere sottoposti a procedimenti espropriativi o riduttivi del godimento della proprietà.
     11. Fatte salve le diverse procedure previste dalla vigente legislazione statale, i proprietari non aderenti possono evitare l'espropriazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'approvazione del progetto, attraverso:
     a) accordo bonario con i soggetti proponenti, a mezzo compravendita, cessione della nuda proprietà o permuta;
     b) stipula di una convenzione con il Comune nell'ipotesi di proprietari residenti nell'unica casa di proprietà che abbiano i requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica in locazione permanente. Con la convenzione:
     1. la civica amministrazione assume l'onere di realizzare i lavori e sostiene i relativi costi anche progettuali;
     2. il proprietario garantisce il rimborso dei costi di cui al comma 1 anche attraverso iscrizione d'ipoteca sull'immobile, ovvero acconsente alla cessione al Comune in compravendita od in nuda proprietà dell'immobile stesso.
     12. I progetti di intervento, ove si pongano in variante, anche non di interesse locale, alla strumentazione urbanistica vigente o in corso di formazione, possono essere approvati mediante ricorso a Conferenza di servizi.

     Art. 4. (Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado soggetti a denuncia di inizio attività).
     1. Sono subordinati a denuncia di inizio di attività purché conformi alla strumentazione urbanistica e territoriale vigente od operante in salvaguardia e ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'articolo 2:
     a) gli interventi che attuino i progetti di cui all'articolo 3, ovvero che attuino Strumenti Urbanistici Attuativi o Progetti Urbanistici Operativi;
     b) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quelli di ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, che non comportino modifiche della sagoma (intendendosi per tale il profilo della costruzione sia in pianta che in elevazione comprensivo di tutti gli elementi aggettanti) e delle caratteristiche architettonico - compositive delle facciate e delle coperture dell'edificio esistente, salvo che tali modifiche:
     1. siano puntualmente consentite e disciplinate dallo strumento urbanistico comunale;
     2. siano volte alla rimozione delle superfetazioni e/o al ripristino dei caratteri architettonici originari;
     3. siano finalizzate a realizzare incrementi di volume o di superficie per motivi igienico sanitari o tecnologico - funzionali espressamente consentiti e disciplinati con puntuali modalità tecnico-formali dagli Strumenti Urbanistici Comunali;
     c) gli interventi e le opere assoggettate dalla legislazione statale al regime della autorizzazione edilizia e al regime delle opere interne, ferma restando la facoltà di deroga per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali stabilita dall'articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del Testo Unico sulla disciplina della Circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393) e successive modificazioni;
     d) le opere di sistemazione di aree non comportanti creazione di volumetria;
     e) le varianti a titoli edilizi non incidenti sui parametri urbanistici e che non comportino modifiche delle caratteristiche indicate alla lettera b) e non violino le eventuali prescrizioni contenute negli originali titoli.
     2. Nel caso di interventi di ristrutturazione che prevedano cambiamenti di destinazioni d'uso comportanti aggravi del carico insediativo esistente o frazionamenti in più unità immobiliari deve essere reperita la corrispondente quantità di parcheggi pertinenziali. Tali parcheggi possono essere reperiti anche al di fuori dell'area di intervento, preferibilmente nelle aree immediatamente adiacenti o poste a corona degli ambiti di degrado. Il Comune, ove non sia oggettivamente possibile il reperimento della quantità di parcheggi pertinenziali ovvero in attuazione di atti programmatori sulla mobilità ed il traffico, ammette la corresponsione di una somma equivalente al costo di costruzione relativo alla pertinente quota di parcheggi dovuta.
     3. Nel caso in cui l'intervento soggetto a denuncia di inizio di attività comporti la corresponsione del contributo concessorio, in quanto assimilabile a intervento soggetto a concessione edilizia a norma della vigente legislazione in materia, il computo del contributo dovuto deve essere allegato alla denuncia e il relativo pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori.
     4. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dell'autorizzazione o della concessione a edificare per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

     Art. 5. (Disciplina della denuncia di inizio di attività).
     1. Venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri:
     a) la riconducibilità delle opere da realizzare alle fattispecie indicate all'articolo 4;
     b) la conformità delle opere da realizzare rispetto ai piani territoriali di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie e di tutte le disposizioni applicabili per l'esecuzione delle opere.
     2. La denuncia di inizio di attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del Direttore dei lavori ove richiesto in base al tipo di intervento. Qualora la denuncia risulti incompleta o insufficiente al fine dell'asseverazione della conformità di cui al comma 1, lettera b), entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione ne viene data motivata comunicazione all'interessato invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità; in tal caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
     3. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. In caso di dichiarazioni non veritiere contenute nella relazione di cui al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria ed al competente ordine professionale.
     4. La denuncia di inizio di attività è sottoposta al termine massimo di validità di tre anni. L'interessato è tenuto a comunicare la data di avvenuta ultimazione dei lavori ed il progettista deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. La realizzazione delle opere non ultimate è subordinata a presentazione di nuova denuncia.
     5. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge vigenti. L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999 non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) ed e), purché gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
     6. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete all'amministrazione comunale, anche in via di delega, il termine di cui al comma 1 è fissato in sessanta giorni per consentire il rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia di inizio attività presentata è priva di effetti.
     7. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove l'assenso del soggetto preposto alla tutela non sia già allegato alla denuncia d'inizio attività, il competente ufficio comunale convoca una Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni per acquisire il prescritto atto di assenso. In tale caso il termine di cui al comma 1 è fissato in novanta giorni. Ove la conferenza non abbia esito favorevole la denuncia presentata è priva di effetti.
     8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi del citato articolo 151 del d.lgs. 490/1999 deve darne immediata comunicazione alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attività. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al mancato annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali esercitabile entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
     9. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di inizio attività o in sua difformità comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite con riferimento agli interventi assoggettati ad autorizzazione o a concessione edilizia dalle disposizioni del Capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive).
     10. Il Comune, ove entro i termini stabiliti rispettivamente ai commi 1, 6 e 7 riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite nel comma 1, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare le opere oggetto della denuncia di inizio di attività.

     Art. 6. (Contributo di concessione edilizia per interventi previsti negli ambiti di degrado dei centri storici).
     1. La tabella di cui all'allegato B alla legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) è integrata con l'inserimento, sotto la rubrica ''C - eventuali riduzioni'', di una voce ''C5-recupero centri storici degradati'' cui corrisponde una possibilità di riduzione a cura del Comune della tariffa di riferimento da 0 a 50 per cento.
     2. Il Comune stabilisce, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 25/1995, la percentuale di riduzione relativa alla voce ''C5'', da applicarsi per gli interventi previsti negli ambiti di degrado.

     Art. 7. (Interventi non soggetti a controllo edilizio negli ambiti di degrado dei centri storici).
     1. Gli interventi negli ambiti di degrado dei centri storici di seguito indicati possono essere eseguiti senza rilascio di titolo edilizio e senza presentazione di denuncia d'inizio attività, nel rispetto peraltro delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 490/1999:
     a) interventi di manutenzione ordinaria;
     b) interventi in edifici volti all'eliminazione di barriere architettoniche e che non comportino la realizzazione di rampe, ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagome dell'edificio, previa semplice comunicazione al Comune;
     c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

     Art. 8. (Requisiti igienico-sanitari per gli interventi ed attività negli ambiti di degrado dei centri storici).
     1. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado dei centri storici, il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e semprechè venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all'utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto (1).
     2. La disposizione di cui al comma 1 è applicabile anche nei casi di insediamento di nuove attività o di attività diverse da quelle preesistenti, fermo restando che in caso di trasferimento di attività già insediate negli ambiti di degrado dei centri storici o di subingressi nelle medesime attività, non sussiste obbligo di adeguamento dei locali alle disposizioni igienico-sanitarie.

     Art. 9. (Delega).
     1. La Regione ed i Comuni hanno la facoltà di delegare alle ARTE, di cui alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici), in tutto o in parte, le loro competenze attinenti alla fase di attuazione dei progetti di intervento di cui all'articolo 3.

CAPO III
GARANZIE A TUTELA DEI RESIDENTI
IN ALLOGGI OGGETTO DI RECUPERO

     Art. 10. (Priorità nell'assegnazione degli alloggi oggetto di recupero).
     1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di recupero ai sensi dell'articolo 3, sono assegnati prioritariamente ai precedenti occupanti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa assumendosi come limite di reddito quello previsto per la permanenza nell'assegnazione, indipendentemente dalla sua composizione.
     2. Qualora siano soddisfatte le esigenze alloggiative dei precedenti occupanti, gli alloggi che risultano ancora disponibili sono assegnati:
     a) nella misura del 10 per cento agli appartenenti alle Forze dell'Ordine;
     b) per la restante quota sulla base di priorità stabilite dai Comuni.

     Art. 11. (Rialloggiamento dei residenti).
     1. I soggetti attuatori, anche mediante appositi accordi con le ARTE, assicurano il rialloggiamento, anche temporaneo, dei residenti proprietari o legittimi locatari allontanati dalla propria abitazione. Qualora i residenti provvedano in modo autonomo alla propria sistemazione abitativa, i Comuni considerano prioritarie tali situazioni nella procedura di attribuzione dei contributi di cui al fondo per il sostegno alla locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
     2. Il Comune, nell'esaminare i progetti di cui all'articolo 3, verifica che sia rispettata la condizione di cui al comma 1.

CAPO IV
MISURE CHE CONCORRONO
ALLA RIQUALIFICAZIONE
DEI CENTRI STORICI

     Art. 12. (Interventi per il miglioramento del servizio idrico).
     1. I Comuni individuano, anche mediante i propri concessionari di servizio, le azioni volte a migliorare il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti nei centri storici.
     2. In relazione al servizio idrico integrato i progetti di cui all'articolo 3, nel caso di interventi di restauro conservativo o di integrale recupero, devono comprendere l'eliminazione degli impianti distributivi a luce tarata o bocca tassata; in questo caso i proponenti hanno priorità nell'utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 settembre 1991 n. 24 (misure urgenti per l'emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

     Art. 13. (Interventi per la raccolta dei rifiuti).
     1. I Comuni, anche mediante i propri concessionari di servizio, predispongono programmi ed iniziative mirate ad ottimizzare il sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle aree di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, con particolare riferimento alle modalità di raccolta differenziata anche con l'adozione di impianti che tengano conto del contesto di particolare pregio di tali zone e siano alternativi al posizionamento a vista di contenitori per la raccolta dei rifiuti.

     Art. 14. (Sicurezza nei centri storici).
     1. I Comuni adottano iniziative e misure volte ad elevare il grado di sicurezza e vivibilità dei centri storici ed a favorirne la crescita economica anche al fine di prevenire e combattere i fenomeni di delinquenza e criminalità.
     2. La Regione promuove l'adozione di sistemi di sicurezza attivi e passivi per il controllo delle zone pubbliche dei centri storici. Le relative spese rientrano fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge.
     3. La Regione promuove nei centri storici l'adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico la cui spesa rientra fra quelle ammissibili ai finanziamenti della presente legge.

     Art. 15. (Attività artigianali e commerciali).
     1. I Comuni favoriscono il mantenimento e l'insediamento nei centri storici di imprese artigiane, turistico - ricettive, commerciali la cui superficie di vendita non superi i limiti massimi stabiliti dalla Regione nel rispetto dei criteri di natura commerciale ed urbanistica previsti dalla programmazione regionale.
     2. A tal fine la Regione concede ai Comuni contributi da utilizzare per la realizzazione dei progetti di intervento, sia pubblici che privati, di cui all'articolo 3.
     3. La Regione concede altresì, a chi esercita le attività imprenditoriali di cui al comma 1, contributi in forma attualizzata per l'abbattimento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito, ai fini dell'acquisto dei locali in cui vengono esercitate le attività stesse, in misura non superiore al 50 cento.
     4. La Regione, sentita la Commissione competente, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 che non sono comunque cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali concesse per le stesse finalità. I contributi alle imprese di cui al comma 3 sono concessi nei limiti del regime di aiuto ''de minimis'' di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001.
     5. Sono esclusi dai benefici le attività di commercio all'ingrosso, le grandi e le medie strutture di vendita, come definite dalla vigente normativa in materia.

CAPO V
ALTRI INTERVENTI DI RECUPERO
NEI CENTRI URBANI

     Art. 16. (Botteghe Storiche).
     1. I Comuni possono predisporre l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul loro territorio. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco sono disposte dai Comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione.
     2. L'elenco di cui al comma 1 deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed affisso all'Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato.
     3. La Regione approva il modello di targa di Bottega Storica che viene attribuita agli esercizi commerciali compresi nell'elenco di cui al comma 1. Il Comune consegna la targa che viene esposta nei locali dove ha luogo l'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
     4. In caso di utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è applicata, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti ad essa individuati, delegati o subdelegati), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
     5. La Regione concede contributi in conto capitale per gli interventi di restauro conservativo delle Botteghe Storiche iscritte nell'elenco di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la concessione sono stabiliti dalla Regione.
     6. I contributi di cui al comma 5 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti del regime di aiuto ''de minimis'' di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001.

TITOLO II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

CAPO I
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

     Art. 17. (Interventi ammissibili a finanziamento).
     1. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per l'accesso alle agevolazioni finanziarie regionali previste dalla presente normativa anche prevedendo forme di finanziamento delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 11, lettera b), nonché l'entità di risorse o le eventuali priorità di attribuzione per le disponibilità di cui all'articolo 20 relative al finanziamento degli interventi inclusi nei progetti di cui all'articolo 3.

     Art. 18. (Fondo di garanzia).
     1. La Regione concede un contributo in conto capitale a FILSE per la costituzione di un fondo che, attraverso la prestazione di una garanzia fidejussoria, favorisca l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privati che intendano aderire ad iniziative di recupero a scopi abitativi.
     2. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1 è concesso a FILSE con deliberazione della Giunta regionale che tra l'altro stabilisce:
     a) le modalità per l'accesso ai benefici del fondo;
     b) la percentuale massima della garanzia da prestarsi;
     c) le modalità di gestione del fondo;
     d) le modalità di rendicontazione annuale del medesimo.

CAPO II
NORME FINANZIARIE

     Art. 19. (Destinazione delle economie dell'edilizia agevolata).
     1. Le economie annuali sui limiti di impegno dell'edilizia agevolata di cui alle leggi 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), 15 febbraio 1980 n. 25 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), 25 marzo 1982 n. 94 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9 concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), 5 aprile 1985 n. 118 (misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) e 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), come individuati dall'allegato 2 dell'intesa della Conferenza Stato- Regioni del 2/16 marzo 2000, sono destinate agli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia, inclusi quelli previsti dalla presente legge.

     Art. 20. (Norma Finanziaria).
     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
     a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a euro 8.153.586,42, in termini di competenza, del capitolo 9530 ''Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo'' dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001;
     b) prelevamento di quota pari a euro 70.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.207 ''Fondo speciale di conto capitale'' dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;
     c) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:
     - istituzione nell'Area 7 - Edilizia - dell'Unità Previsionale di Base - U.P.B. 7.209 ''Recupero e riqualificazione centri storici'' con lo stanziamento di euro 930.000,00 in termini di competenza;
     - aumento di euro 7.180.000,00, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 7.205 ''Edilizia residenziale a favore di privati'';
     - aumento di euro 43.586,42, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 7.207 ''Edilizia pubblica e sociale'';
     - istituzione nell'Area 14 - Industria e piccola e media impresa - dell'Unità Previsionale di Base - U.P.B. 14.205 ''Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali localizzate nei centri storici - contributi in conto interessi in forma attualizzata'' con lo stanziamento di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa;
     - aumento di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 15.202 ''Interventi per lo sviluppo del commercio'';
     d) gli stanziamenti di cui alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), per gli interventi in campo ambientale e di risparmio energetico.
     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
NORME DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

     Art. 21. (Applicabilità degli articoli 4 e 5 al di fuori degli ambiti di degrado ed ulteriori attività non soggette a controllo edilizio).
     1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, e all'articolo 5, valgono anche ove gli interventi da realizzare ricadano in altre parti del territorio comunale.
     2. Le recinzioni funzionali all'esercizio dell'attività agricola e silvopastorale e che non comportino l'esecuzione di opere edilizie, possono essere eseguite senza rilascio di titolo edilizio e senza presentazione di denuncia d'inizio di attività nel rispetto delle eventuali norme del regolamento edilizio.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

     Art. 22. (Verifica del rispetto della legge e poteri sostitutivi).
     1. Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarità, carenze, omissioni o ritardi nell'applicazione delle disposizioni della presente legge al Difensore civico regionale, che può richiedere informazioni e notizie all'amministrazione competente al fine di accertare eventuali abusi, carenze o ritardi.
     2. (2).

     Art. 23. (Norme transitorie).
     1. In sede di prima applicazione i Comuni provvedono ad approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la perimetrazione di cui all'articolo 2.
     2. La Giunta regionale definisce gli elaborati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. In attesa della emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, il progetto di intervento relativo a interventi di riqualificazione urbanistica è costituito dagli elaborati indicati dall'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi).
     3. I Comuni stabiliscono, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 25/1995, la percentuale di riduzione del contributo di concessione edilizia applicabile per gli interventi previsti negli ambiti di degrado entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
     4. Fino all'assunzione della determinazione comunale di cui al comma 3 trova applicazione la percentuale massima di riduzione prevista nell'articolo 6, comma 1.

     Art. 24. (Sostituzione di disposizioni statali).
     1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 sostituiscono le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 6 a 13 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e nell'articolo 4, commi da 7 a 15 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) e successive modifiche.

     Art. 25. (Dichiarazione d'urgenza).
     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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(1) Per un'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 2 della L.R. 12 marzo 2003, n. 7.

(2) Comma soppresso dall'art. 1 della L.R. 12 marzo 2003, n. 7.
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Ultima modifica
02.04.2008
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi