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Il Procedimento con Variante Urbanistica
Questo intervento al seminario sulla customer satistaction negli
Sportelli Unici, organizzato dal Comune di La Spezia il 22/10/2003,
verte sui procedimenti di SU che comportano varianti agli strumenti
di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Innanzitutto una premessa di carattere generale: la Regione Liguria
ha emanato una serie di provvedimenti normativi (Leggi, Deliberazioni,
circolari, ecc.) che disciplinano pressochè compiutamente
la procedura per la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento,
la cessazione, la riattivazione, la localizzazione, la rilocalizzazione
e la riconversione di impianti produttivi, con ciò stabilendo
l’esclusiva applicabilità della normativa regionale
rispetto a quella statale (DPR n° 447/98, DPR 440/00).
In tal senso tutta una serie di atti regionali: Deliberazioni
della G. R. n° 272/00, 277/01, 1229/01, ecc.
La normativa di riferimento è la L. R. n° 9/99, che
disciplina, tra l’altro, le attribuzioni conferite ai Comuni
dal D.Lgs. n° 112/98 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive
e di procedure per le Attività Produttive e, per quanto
riguarda i procedimenti comportanti varianti urbanistiche, occorre
fare riferimento a quanto previsto dall’art. 18, comma 3
della legge stessa.
Ancora una considerazione di carattere generale sui procedimenti
di SU: a differenza della normativa statale, che prevede la possibilità di
far ricorso alla Conferenza di Servizi di cui alla Legge n° 241/90
e s.m.i. solo in casi che possiamo definire residuali o comunque
non generalizzati, la normativa regionale ha reso obbligatoria
la procedura con CdS in tutti casi in cui il progetto comporti
il rilascio di più atti autorizzativi od assensi vari facenti
capo a diverse Pubbliche Amministrazioni. Cioè, per tutti
i procedimenti che non sono assentibili mediante procedura di autocertificazione
e silenzio - assenso, come da art. 17 della stessa L. R. n° 9/99
(riservata ai casi in cui debba acquisirsi solo un titolo edilizio
e tutt’al più un’autorizzazione commerciale), è obbligatoria
la procedura con CdS.
- L’art. 18, comma 3, come modificato dalla L. R. n° 27/01,
prevede che “qualora l’approvazione del progetto
comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica (….) il Sindaco, su richiesta della Struttura,
può motivatamente convocare la Conferenza di Servizi di
cui al comma 2, entro il termine ivi stabilito” (cioè,
entro i successivi 15 giorni dalla presentazione dell’istanza).
Occorre sottolineare che il testo originale dell’art. 18,
c. 3, prevedeva la possibilità di far ricorso alla CdS
per casi di varianti solo con riferimento agli impianti industriali,
mentre per tutte le altre diverse categorie di impianti produttivi,
attraverso l’espresso richiamo ai casi previsti dagli art.
59 e 84 della L. R. 36/97 (Legge Urbanistica Regionale), aveva
circoscritto il campo di applicazione della procedura di CdS
di che trattasi alle varianti agli strumenti urbanistici comunali
non eccedenti quelle definite di esclusivo interesse locale.
Con la modifica apportata dalla L. R. n° 27/01 si è esteso
l’utilizzo della CdS a qualunque categoria di impianto
produttivo, eliminando con ciò ogni limitazione al tipo
di variante approvabile con la procedura dello SU e prevedendo
espressamente che la disciplina stabilita al c. 3 dell’art.
18, si pone in deroga rispetto a quella contenuta nella Legge
Urbanistica Regionale. In particolare, possono essere apportate
varianti agli strumenti urbanistici di livello comunale (PUC,
PRG), o ai piani territoriali di livello regionale e di livello
provinciale (a differenza di quanto stabilito dall’art.
59 della L. R. n° 36/97, come modificato dalla L. R. n° 19/02).
- Come detto, la convocazione della CdS istruttoria è di
competenza del Sindaco (altra sostanziale differenza con la normativa
statale che, nel caso di progetti in variante, pone in capo al “responsabile
del procedimento” la facoltà di convocarla), il
quale può procedere su richiesta della struttura e sulla
base di espressa motivazione: questo è un aspetto essenziale,
in quanto devono essere chiaramente esplicitate le motivazioni
per le quali il Comune ritiene di dar corso alla procedura volta
all’approvazione delle varianti (tenendo sempre presente
il pubblico interesse).
- Al pari della procedura “ordinaria” mediante CdS,
la convocazione della CdS istruttoria è resa pubblica
mediante avviso affisso all’albo Pretorio e divulgato con
ogni altro mezzo ritenuto idoneo (pubblici manifesti, pubblicazione
su quotidiano, ecc.), anche al fine della presentazione di eventuali
osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse entro i
successici 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Nel caso specifico di progetto che comporta variante urbanistica, è evidente
che occorre fare espresso riferimento, per la pubblicità-partecipazione,
alle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistici e tutta la documentazione (quindi compresi gli elaborati
progettuali inerenti le varianti, le motivazioni addotte dall’A.
C., ecc.) debbono essere visionabili. In merito a questa fase
del procedimento sono emerse, nella pratica quotidiana, alcune
problematiche, legate al raccordo della procedura di SU con quella
generale in materia urbanistica: infatti, l’art. 59 della
L.U.R. prevede che gli atti approvati dal C. C. siano depositati
a cura del Comune a libera visione del pubblico per un periodo
di tempo stabilito dal Comune stesso tra 15 e 30 giorni, previo
avviso affisso all’albo pretorio e divulgato con ogni altro
mezzo ritenuto idoneo ai fini dell’eventuale presentazione,
nello stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi
abbia interesse. Non era ben chiaro se la convocazione dell’avviso
della 1^ CdS (ex art. 18 L. R. n° 9/99) assorbisse gli effetti
anche del deposito di cui all’art. 59 della L.U.R., tant’è che,
nella pratica, il Comune di Sarzana finora ha sempre fatto una
doppia pubblicazione, privilegiando il momento della pubblicità-partecipazione
rispetto all’inevitabile appesantimento dei tempi di conclusione
del procedimento. Successivamente la Regione Liguria, con una
propria circolare del 30.04.2003 contenente indicazioni in merito
all’applicazione della L. R. n° 19/02, ha evidenziato
la natura speciale della normativa sullo SU, con conseguente
applicabilità in via esclusiva degli specifici adempimenti
procedurali ivi previsti (come l’obbligo di acquisizione
dell’assenso del C.C. prima della Conferenza deliberante
e le modalità di pubblicità-partecipazione in forma
ridotta). Anche alla luce di queste indicazioni, risulta fondamentale,
per l’obiettivo della trasparenza e partecipazione agli
atti della Pubblica Amministrazione, la corretta pubblicazione
dell’avviso della prima CdS e della possibilità di
visionare tutti la documentazione relativa.
- Proseguendo nell’iter procedurale per l’approvazione
di un progetto comportante variante urbanistica, si rileva che,
analogamente alle CdS “ordinarie”, è possibile
fare richiesta di integrazione documentale ai fini istruttori,
per una sola volta, entro 15 giorni dalla data della Conferenza
istruttoria, con conseguente sospensione dei termini di conclusione
del procedimento (ovviamente tale richiesta di integrazione può – e
generalmente avviene – essere fatta nel corso della CdS
stessa).
- Fatta la Conferenza istruttoria, viene avviata la procedura
relativa all’adozione della variante da parte dell’organo
competente (il C.C.), con le modalità proprie di ogni
Amministrazione Comunale. Nel caso specifico: invio della proposta
alla Commissione Edilizia, valutazione della proposta di deliberazione
da parte della Commissione Consiliare competente per materia,
esame ed approvazione della deliberazione da parte del C.C.
- A questo punto (ed a condizione che le altre Pubbliche Amministrazioni
coinvolte nel procedimento unico siano in condizione di esprimere
le proprie determinazioni conclusive) è possibile indire
la CdS decisoria e concludere il procedimento. La L. R. prevede
che il procedimento si concluda entro 90 giorni dalla data della
Conferenza referente, termine aumentato di 60 giorni nelle ipotesi
che il progetto comporti varianti urbanistiche.
Una considerazione sulla applicabilità alle CdS di cui
all’art. 18 (con e senza variante) della normativa di carattere
generale prevista dall’art. 14 ter (meccanismo del silenzio-assenso
nel caso di assenza di qualche Amministrazione) e quarter (superamento
dei dissensi emersi in CdS con il principio di maggioranza) della
Legge n° 241/90 e s.m.i.. La citata circolare regionale del
30/04/03, ha chiarito che:
- relativamente alle fattispecie di dissensi registrati nel corso
di una CdS in sede deliberante si individuano le seguenti soluzioni:
- in caso di dissenso di uno o più Enti territoriali aventi
competenza nellamateriaurbanistico-territoriale e paesistico-ambientale
(Regione, Provincia e Comune), non trova applicazione il meccanismo
di superamento dei dissensi stabilito nell’articolo 14,
guater della L. n. 241/1990 e s.m.i., con conseguente
assunzione della determinazione conclusiva dei procedimento di
non approvazione dei progetto;
- in caso di dissenso di una o più Amministrazioni diverse
dagli Enti territoriali titolari di competenze In materia urbanistico-territoriale
o paesistico-ambientale di cui al punto a), ma preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute è possibile
invece, applicare il suddetto meccanismo di superamento dei dissensi
stabilito nell’articolo 14 quater, comma 3 della L. n.
241/1990 e s.m.i., con conseguente rimessione della decisione
al Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione dissenziente
o quella procedente sia statale (ad esempio la Sovrintendenza
ai Beni Culturali ed Ambientali), ovvero ai competenti organi
collegiali esecutivi degli Enti territoriali (Giunta Regionale,Provinciale
o Comunale) nelle altre ipotesi, e cioè ove il dissenso
sia espresso da una Amministrazione locale (es. dalla Provincia,
sotto il profilo idraulico o ambientale, o dalla Comunità Montana
sotto il profilo idrogeologico);
- in caso didissenso di una o più Amministrazioni
diverse daquelle titolari di competenza nella
materia urbanistico-territorialeo paesistico-ambientale
di cuial punto a) e diverse da quelle preposte
alle materie qualificate di tutela rafforzatadall'articolo
14quater, comma 3, di cui al punto b) (es. le
Amministrazioni che gestiscono i beni demaniali), è possibile
applicare il meccanismo di superamento dei dissensi stabilito
nell'articolo 14 quater comma 2 della L n. 241/1990 e s.m.i.,
con conseguente assunzione delladeterminazione
conclusiva del procedimento sulla base della maggioranza delle
posizioni espresse in sede di Conferenza.
- Con riferimento poi alla fattispecie dell'assenza di alcune
Amministrazioni alla Conferenza di Servizi in seduta deliberante,
non preceduta dalla determinazione di competenza formalmente
assunta ed ivi compreso il caso di partecipazione di un soggetto
non legittimato ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione
attraverso preventiva determinazione, si ritiene, sulla base
delle disposizioni contenute nell'articolo 59, commi 2 e 3, in
rapporto a quelle stabilite nell'articolo 14 ter, comma 7, della
L. n. 241/1990 e s.m.i., che:
- ove talesituazione riguardi un Ente territoriale
titolaredi competenza nelle materie urbanistico-territoriale
e/o paesistico-ambientale (Regione, Provincia e Comune) non trovi
applicazione il meccanismo dei silenzio-assenso di cui all'articolo
14 ter, comma 7, proprio in virtù di quanto espressamente
stabilito nell'articolo 59, comma 3, ultima parte, con conseguente
assunzione della determinazione conclusiva del procedimento di
non approvazione dei progetto. Invero con la nuova formulazione
del suddetto comma 3 dell'articolo 59, si è voluto assicurare,
da un Iato, che la conclusione positiva della Conferenza di Servizi
produca il rilascio di tutti gli atti approvativi, di autorizzazione,
concessione o pareri prescritti per l'approvazione del progetto
sotto i diversi profili (massimizzazione degli effetti di tale
procedura) e, dall'altro, che le determinazioni da assumersi
nella Conferenza deliberante, siano, al pari dei procedimenti
ordinari, fondate su atti conclusivi delle relative istruttorie
debitamente ponderati e motivati, tra loro coordinati e provenienti
dagli organi istituzionalmente competenti;
- ove detta situazione riguardi Amministrazioni non titolari
di competenze nelle materie di cui ai punto a), possa, invece,
trovare applicazione il suddetto meccanismo del slienzio-assenso
disciplinato dall'articolo 14 ter comma7 (entro i 30 giorni successivi
alla data di ricezione della determinazione di conclusione del
procedimento, l’Amministrazione deve notificare il proprio
motivato dissenso, oppure impugnare la determinazione conclusiva
della CdS).
- Infine, come per tutti i procedimenti di SU mediante CdS, delle
determinazioni conclusive assunte dalla CdS è data notizia
a cura della Struttura mediante avviso recante l’indicazione
della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi sul
B.U.R.L. e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
Rispetto a quanto disciplinato dalla normativa, la “prassi” verificata
ha evidenziato alcune problematiche:
Il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa, in
un duplice senso:
- avvio dell’iter per la CdS (rispetto del termine dei
15 giorni dell’art. 18): l’accoglimento o meno della
variante urbanistica presuppone ovviamente una valutazione “politica”,
discrezionale dell’Amministrazione Comunale; non a caso,
in base alla L. R., è il Sindaco (e non il Responsabile
del Procedimento) che convoca la prima CdS. E’ altrettanto
naturale, normale, che il Sindaco proceda in tal senso dopo una
valutazione collegiale della G. C. (considerato che, in caso
di assenso, la pratica dovrà poi essere approvata dal
C.C.). Questo passaggio (per l’esperienza acquisita, inevitabile)
comporta dei tempi che, naturalmente, non sono nella disponibilità dello
SU e che, comunque, incidono su tutto il percorso successivo.
Oltre a questo aspetto, vi è anche un problema operativo
reale: a volte la valutazione tecnica sulla variante proposta
(quali strumenti urbanistici, quali norme si vanno a modificare,
quale l’impatto sugli strumenti di carattere generale,
quali le soluzioni più rispondenti al pubblico interesse,
ecc.), comporta tempi non rapidissimi, specie se, come nel caso
di Sarzana, non vi è un tecnico dell’Urbanistica
distaccato (dedicato) allo SU. Il problema era anche formalmente
emerso a seguito dell’approvazione della L. R. n° 19/02
che modifica la L.U.R.: infatti, l’art. 59 relativo alle
procedure di approvazione di varianti tramite CdS, prevede che
l’indizione della conferenza referente deve essere preceduta
dal preventivo assenso dell’organo competente in relazione
all’oggetto della stessa. Quindi, per le pratiche di SU
in variante, entro 15 giorni dalla domanda occorreva acquisire
la deliberazione di C.C. di assenso alla variante stessa! Contraddizione
poi positivamente risolta dalla circolare già citata del
30/04/03.
- Finale (cioè i 150 giorni tra le due Conferenze): sempre
in considerazione del fatto che l’adozione della variante è un
atto “politico”, non è possibile garantire
un iter certo del procedimento interno al Comune che stia nei
termini previsti: basti pensare ai tempi per la convocazione
(e poi per l’esame della pratica) della Commissione Edilizia,
della Commissione Consiliare, del C.C.. Come già detto
non sono certo atti che possono essere determinati (dal punto
di vista dei tempi) dallo SU.
Per terminare alcuni dati sull’esperienza del Comune di
Sarzana: dall’avvio dello SU (fine 1999) a luglio 2003 oltre
il 51% delle pratiche presentate sono in variante, con una preoccupante
tendenza all’aumento, anno dopo anno.
Considerazione positiva è che ultimamente i tempi per l’approvazione
si stanno riducendo e per un 50% rientrano nei termini indicati
dalla Legge Regionale.
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