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Disposizioni in materia di scarichi delle acque reflue domestiche e/o assimilate che non recapitano nelle pubbliche fognature

Quando devo chiedere l'autorizzazione allo scarico?

 Tutti gli scarichi devono essere, sempre e comunque, preventivamente autorizzati secondo quanto previsto dall’art.45 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152.

Sono esenti dall’obbligo di autorizzazione solo:

  • gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche nelle pubbliche fognature;
  • gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche degli insediamenti civili.

Per ACQUE BIANCHE si intendono le acque esclusivamente pluviali; ogni altro scarico non costituito esclusivamente da acque bianche viene denominato ACQUE NERE.

    Per quanto riguarda le acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie, gli scarichi sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato (ACAM) a cui è necessario richiedere l’autorizzazione.

    Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura la domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune (così come previsto dall’art. 84 della L.R. del 21 giugno1999 n.18) nei casi a), b) e c) della Classe C e nel punto b) della Classe D della tabella sottostante. Gli altri casi ricadono nell’ambito di competenza della Provincia, così come gli scarichi di acque reflue industriali.

    Il titolare dello scarico, al fine di poter realizzare l’impianto, deve richiedere un’autorizzazione di tipo provvisorio, nella quale devono essere stabiliti i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto degli impianti, nonché il termine per la messa a punto degli stessi.

    In seguito l’utente è tenuto a richiedere l’autorizzazione definitiva, che sarà rilasciata solo se verificato il rispetto di quanto previsto nell’autorizzazione provvisoria.

    L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio; un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

    Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

    Gli scarichi di insediamenti civili o assimilabili ai civili che non recapitano in pubblica fognatura sono suddivisi nella classe C e D, così come previsto dal L.R. del 16 agosto 1995 n.43:

Classe e competenza degli scarichi
Classe Provenienza scarico Competenza

Classe C

dagli insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo ;

Comune
dagli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengano scarichi dovuti esclusivamente all’uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine bagni latrine o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti anche in via temporanea nell’insediamento; Comune
dagli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che prima di qualsiasi trattamento depurativo rientrino nei limiti fissati nella tabella 1 allegata al D.G.R.L. del 16 agosto 1995 n. 43; Comune
le imprese agricole di cui alla lettera a) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento. Provincia

Classe D

dalle imprese agricole di cui alle lettere b) c) e d) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento; Provincia
dagli allevamenti ittici di cui la deliberazione 28 gennaio 1983 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento. Comune

Autorizzazione provvisoria

Requisiti del richiedente: proprietario

Modalità di richiesta: domanda in duplice copia, una in bollo e l’altra in carta semplice, indirizzata all’Ufficio Ambiente, la domanda di autorizzazione provvisoria deve essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

Documentazione: relazionetecnica indicata nell’allegato in cui saranno riportati i dati dell’insediamento

Modalità di rilascio:

  • il richiedente presenta la domanda con gli elaborati in triplice copia;
  • l’Ufficio trasmette una copia della domanda corredata dagli elaborati all’ARPAL per il compimento dell’istruttoria tecnico-scientifica;
  • l’ARPAL valuta la pratica e (ricevute le integrazioni eventualmente richieste) rilascia il parere;
  • in caso di parere contrario l’Ufficio respinge la pratica dandone comunicazione al richiedente;
  • in caso di parere favorevole l’Ufficio rilascia l’autorizzazione;
  • l’autorizzazione può essere ritirata dal richiedente o da un suo delegato direttamente all’Ufficio ;
  • l’autorizzazione viene trasmessa alla Provincia e all’ARPAL;
  • l’avviso di autorizzazione viene trasmesso al richiedente.

Normativa di riferimento:

Autorizzazione Definitiva

Requisiti del richiedente: proprietario

Modalità di richiesta: domanda in duplice copia, una in bollo e l’altra in carta semplice, indirizzata all’Ufficio Ambiente, la domanda di autorizzazione definitiva deve essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

Documentazione: allegare la documentazione tecnica in cui saranno riportati i dati dell’insediamento

Modalità di rilascio:

  • il richiedente presenta la domanda con gli elaborati in triplice copia;
  • l’Ufficio trasmette una copia della domanda corredata dagli elaborati all’ARPAL per il compimento dell’istruttoria tecnico-scientifica;
  • l’ARPAL valuta la pratica e (ricevute le integrazioni eventualmente richieste) rilascia il parere;
  • in caso di parere contrario l’Ufficio respinge la pratica dandone comunicazione al richiedente;
  • in caso di parere favorevole l’Ufficio rilascia l’autorizzazione;
  • l’autorizzazione può essere ritirata dal richiedente o da un suo delegato direttamente all’Ufficio;
  • l’autorizzazione viene trasmessa alla Provincia e all’ARPAL;
  • l’avviso di autorizzazione viene trasmesso al richiedente.

Normativa di riferimento:

© Comune di Sarzana
info@comune.sarzana.sp.it
Ultima modifica
02.04.2008
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi