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SUAP - Ambiente | |||||||||||||||
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In particolare sono di competenza del Comune:
L’installazione per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, tralicci, di impianti radio trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radiobase per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti a radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti Locali, previo accertamento da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione. I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale, in relazione al disposto della citata Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione. Nel caso di presentazione di istanze di installazione di nuovi impianti prima dell’approvazione o, comunque, in assenza del Piano di Organizzazione, la verifica in merito all’assentibilità degli stessi nel contesto dello speciale procedimento di autorizzazione ovvero di DIA delineato dal D.lgs n. 259/2003 dovrà essere effettuata in primo luogo con riferimento all’ammissibilità dell’intervento rispetto alla vigente strumentalizzazione urbanistica comunale. Pertanto, laddove venga accertato che la realizzazione di tali impianti risulti incompatibile con l strumento urbanistico vigente, si dovrà necessariamente procedere all’introduzione della pertinente variante, anche mediante ricorso alla procedure di Conferenza di servizi di cui all’art. 59 della L.R. n. 36/1997. in altri termini, in tale fattispecie lo speciale procedimento di autorizzazione all’installazione dell’impianto è da ritenersi necessariamente condizionato all’esito favorevole dell’approvazione della variante urbanistica. Sono comunque fatte salve le vigenti disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute el D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490 (con conseguente necessità del preventivo rilascio delle pertinenti autorizzazioni laddove gli impianti interessino aree vincolate), nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla Legge 24 dicembre 1976 n. 898. L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui sopra, è presentata all’Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Copia dell’istanza, ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all’Organismo competente ad effettuare i controlli (ARPAL), che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. Il Comune provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di 90 giorni inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso,il responsabile del procedimento convoca entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, una Conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all’art. 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed un rappresentante dell’Amministrazione dissenziente. La Conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla Conferenza di servizi, sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.lgs 259/03), le disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241e s.m.i. Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda (fatta eccezione per il dissenso di cui al paragrafo precedente), non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso. La documentazione tecnica da presentare a corredo delle proprie istanze è la seguente:
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE Requisitidel richiedente: proprietario Modalità di richiesta: comunicazione o domanda (a seconda dei casi) in duplice copia, una in bollo e l’altra in carta semplice, indirizzata all’Ufficio Ambiente. Documentazione richiesta:
Modalità di presentazione:
Normativa di riferimento: D.lgs
1 agosto 2003, n. 259 |
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