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Elettromagnetismo

 Sono soggetti a questa disciplina gli impianti, i sistemi e le apparecchiature, quali stazione radiobase per telefonia mobile, radar, impianti per emittenza radiotelevisiva, che possono comportare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici causati da sistemi di trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ, nonché gli elettrodotti intesi quali l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine.

In particolare sono di competenza del Comune:

  • i provvedimenti relativi all’installazioneo modifica di impianti di teleradiocomunicazioni con frequenza compresa tra100 KHZ e 300 GHZ;
  • il controlloe la vigilanza dei suddetti impianti.

L’installazione per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, tralicci, di impianti radio trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radiobase per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti a radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti Locali, previo accertamento da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione. I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale, in relazione al disposto della citata Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.

Nel caso di presentazione di istanze di installazione di nuovi impianti prima dell’approvazione o, comunque, in assenza del Piano di Organizzazione, la verifica in merito all’assentibilità degli stessi nel contesto dello speciale procedimento di autorizzazione ovvero di DIA delineato dal D.lgs n. 259/2003 dovrà essere effettuata in primo luogo con riferimento all’ammissibilità dell’intervento rispetto alla vigente strumentalizzazione urbanistica comunale.

Pertanto, laddove venga accertato che la realizzazione di tali impianti risulti incompatibile con l strumento urbanistico vigente, si dovrà necessariamente procedere all’introduzione della pertinente variante, anche mediante ricorso alla procedure di Conferenza di servizi di cui all’art. 59 della L.R. n. 36/1997. in altri termini, in tale fattispecie lo speciale procedimento di autorizzazione all’installazione dell’impianto è da ritenersi necessariamente condizionato all’esito favorevole dell’approvazione della variante urbanistica.

Sono comunque fatte salve le vigenti disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute el D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490 (con conseguente necessità del preventivo rilascio delle pertinenti autorizzazioni laddove gli impianti interessino aree vincolate), nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla Legge 24 dicembre 1976 n. 898.

L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui sopra, è presentata all’Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati.

Copia dell’istanza, ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all’Organismo competente ad effettuare i controlli (ARPAL), che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Comune provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di 90 giorni inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.

Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso,il responsabile del procedimento convoca entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, una Conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all’art. 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed un rappresentante dell’Amministrazione dissenziente.

La Conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla Conferenza di servizi, sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.lgs 259/03), le disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241e s.m.i.

Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda (fatta eccezione per il dissenso di cui al paragrafo precedente), non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso.

La documentazione tecnica da presentare a corredo delle proprie istanze è la seguente:

  • per gli impianti con potenza in singola antenna NON SUPERIORE A 7 WATT, continua ad essere richiesta la documentazione tecnica di cui all’art. 72 septies, comma 9, della L.R. n. 18/1999 e s.m.i.
  • per gli impianti con potenza in singola antenna DA 7 AI 20 WATT, deve essere presentata la documentazione tecnica definita con il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria, settore Politiche e Programmi Ambientali, n. 440 del 2003.
  • per gli impianti con potenza in singola antenna SUPERIORE AI 20 WATT, deve essere utilizzato il modello A dell’allegato n. 13del D.lgs n 259/2003.

 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE

Requisitidel richiedente: proprietario

Modalità di richiesta: comunicazione o domanda (a seconda dei casi) in duplice copia, una in bollo e l’altra in carta semplice, indirizzata all’Ufficio Ambiente.

Documentazione richiesta:

  • per quanto riguarda l’installazione di impianti per le telecomunicazioni con potenza massima irradiata dall’antenna non superiore a 7 Watt e quelli utilizzati dai radioamatori, il richiedente deve presentare al Comune almeno 30 gg. prima dell’installazione:
    Comunicazione preventiva, alla quale allegare relazione tecnica e planimetria 1.
  • per quanto riguarda l’installazione di impianti per le telecomunicazioni con potenza massima irradiante dall’antenna compresa tra 7 e 20 Watt, il richiedente deve presentare al Comune:
    Comunicazione preventiva, alla quale allegare dichiarazione sostitutivaprevista dal D.Dle n. 440 del 14 marzo 2003.
  • Per quanto riguarda l’installazione di impianti per le telecomunicazioni con potenza massima irradiante dall’antenna superiore a 20 watt, il richiedente deve presentare al Comune:
    Istanza di autorizzazione

Modalità di presentazione:

Impianti con potenza massima irradiata dall’antenna inferiore a 7 Watt

  • il richiedente presenta la comunicazione con gli elaborati in duplice copia;
  • l’Ufficio trasmette una copia della comunicazione corredata dagli elaborati dell’ARPAL per eventuali accertamenti;
  • in caso non pervengano comunicazioni contrarie entro 30 giorni il richiedente può dare inizio all’attività;
  • in caso la documentazione presentata risulti incompleta o dimostri la non idoneità dell’impianto l’Ufficio respinge la pratica dandone comunicazioni al richiedente.

Impianti con potenza massima irradiata superiore a 7 Watt

  • il richiedente presenta la domanda con gli elaborati in duplice copia 2;
  • l’Ufficio trasmette una copia della domanda o della comunicazione preventiva all’ARPAL per il compimento dell’istruttoria tecnico-scientifica;
  • l’ARPAL valuta la pratica e (ricevete le integrazioni eventualmente richieste) rilascia il parere;
  • in caso di parere contrario l’Ufficio respinge la pratica dandone comunicazione al richiedente;
  • in caso di parere favorevole l’Ufficio ne dà notizia al settore urbanistico per il proseguimento della pratica;
  • ottenuto il titolo abilitativo edilizio provvisorio o, in caso non fosse necessario, al ricevimento del parere ARPAL, il richiedente installa provvisoriamente le strutture per consentire l’effettuazione delle misure reali dell’intensità di campo 3;
  • l’ARPAL su domanda del richiedente effettua le misure e comunica gli esiti all’Ufficio;
  • in caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente o in caso di parere contrario, l’Ufficio respingela pratica dandone notizia al richiedente ed imponendo la rimozione dei manufatti installati;
  • in caso di esito favorevole l’Ufficio ne dà notizia al settore urbanistico per il rilascio del titolo abilitativo edilizio definitivo 4.

Normativa di riferimento:

D.lgs 1 agosto 2003, n. 259
L. 22 febbraio 2001, n. 36
L.R. 21 giugno 1999, n. 18
D.G.R.L. 2 marzo 1999, n. 217
D.G.C. 3 novembre 1999, n. 420
D.D.LE Regione Liguria 14 marzo 2003, n. 440.

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Ultima modifica
02.04.2008
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi