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Frantoi
Quali sono le disposizioni in materia di trattamento e smaltimento delle
acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari?
Nel caso in cui non sia possibile consentire gli scarichi dei frantoi
oleari nelle pubbliche fognature recapitanti in idonei impianti
di depurazione, o il loro conferimento ad impianti di trattamento apportando,
ove necessario, le dovute modifiche, i titolari di frantoi oleari possono
provvedere allo spandimento dei reflui sui terreni, prevedendo l’utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge
11 novembre 1996, n. 574.
L’utilizzazione agronomica delleacque di vegetazione e degli scarichi
dei frantoi è subordinata alla comunicazione preventiva da parte
dell’interessato al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni.
Piano di controllo
per la certificazione dell'olio extra vergine di oliva rispondente
ai requisiti della dop (regolamento cee n. 2081/92) ''riviera ligure'' (registrata
con regolamento ce n. 123/97)
- Richiesta per lo
stoccaggio e l’utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari sui terreni
- Comunicazione
per il trattamento, lo smaltimento, lo stoccaggio e l’utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione provenienti da frantoi
oleari
- Dichiarazione di proprieta’ e
autorizzazione allo spandimento
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