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Il turismo rappresenta per Sarzana un'importante risorsa
economica, anche se meno rilevante rispetto a quanto sia in altre sub aree
e/o Comuni della Provincia di La Spezia. Le attività turistiche sono legate
al mare ed al fiume, sia in modo diretto che indotto (rimessaggi e cantieristica
nautica), alla fascia collinare, ed alle ampie zone immediatamente confinanti
con la fascia costiera, particolarmente idonee all'insediamento di attività ricreative
e sportive.
Non è facile isolare un settore ''turismo'' nell'universo delle aziende.
Infatti, imprese che operano più o meno direttamente e/o esclusivamente nel
turismo, si trovano, secondo la classificazione adottata nei Registri Imprese,
non accorpate in un'unica sezione, bensì disperse in numerose categorie o classi
di varie sezioni, per lo più relative ai servizi.
E' possibile fare riferimento alla sezione H ''Alberghi e ristoranti'' tenendo,
però, a mente sia le attività che essa comprende (vedere nota sottostante)
ma soprattutto quelle che non comprende: stabilimenti balneari, agenzie turistiche,
rimessaggi imbarcazioni, solo per citare le più importanti. Inoltre, le stesse
attività di ristorazione non hanno, ad evidenza, solo i turisti quali fruitori.
La sezione H ''Alberghi e ristoranti'' comprende:
1. Alberghi e motel, con e senza ristorante
2. Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
3. Ostelli della gioventù e rifugi di montagna
4. Campeggi e aree attrezzate per roulottes
5. Altri tipi di alloggio n.c.a. (non classificati altrove), tra cui: villaggi,
colonie, affittacamere.
6. Ristoranti
7. Bar
8. Mense
9. Fornitura di pasti preparati
Particolare attenzione viene data all'attività di Bed&Breakfast e di Agriturismo
Tabella 1strutture alberghiere nel Comune di Sarzana
| Strutture alberghiere (A) |
Strutture extralberghiere (B) |
Totale |
Numero posti letto |
| 8 |
1 |
9 |
416 |
Normativa Turismo
La disciplina sul turismo è prevista dalla Legge
n. 135 del 29 marzo 2001 (riforma della disciplina nazionale del turismo),
riconoscendo il ruolo strategico del turismo nel Nostro Paese, nel contesto
internazionale e nell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale
delle persone e della collettività, e per favorire le relazioni tra
popoli diversi.
La Regione Liguria si è occupata delle attività turistiche di
tutto il territorio ligure, emanando al riguardo molte Leggi regionali, distinte
per tipologia di attività.
Ai fini dello Sportello Unico per le Attività Produttive, la normativa
di riferimento è riferita alle Strutture ricettive divise
rispettivamente in tre categorie:
Aziende ricettive alberghiere
Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria
che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti
di stabili. La gestione può comprendere servizi di ristorante e bar.
Albergo
un'azienda che fornisce alloggio ai clienti in unità abitative costituite
da noumeno di 7 camere, anche dotate di eventuali locali e servizi accessori
con esclusione di cucina o posto cottura.
Villaggio-albergo
un albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei principali servizi in
funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento
dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno
e lo svago della clientela.
Motel
un albergo attrezzato per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle
imbarcazioni. Assicura servizi di riparazione, rifornimento carburanti
e parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del
dieci per cento a quello delle unità abitative. Fornisce servizi
di bar e ristorante o tavola calda e fredda.
Residenze turistico-alberghiere
le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative
arredate, costituite da uno o più locali con cucina o posto-cottura.
Nelle residenze turistico alberghiere non può essere fornita ospitalità per
periodi inferiori a sette giorni. Tale limite è ridotto a due giorni
per le aziende cui sia attribuito un livello di classificazione non inferiore
a tre stelle.
Locanda
Aziende ricettive alberghiere che hanno un numero minimo di camere compreso
tra 3 e 6 unità.
Sono equiparate a tutti gli effetti agli alberghi ad una stella e alle stesse
si applicano le agevolazioni previste dalle Leggi regionali vigenti.
Adottano come segno distintivo quello previsto dagli alberghi, con
la dicitura locanda e senza l'indicazione delle stelle (Legge regionale
n. 49 del 15/11/1996).
Aziende ricettive all'aria aperta
Sono aziende all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che
offrono ospitalità al pubblico in aree recintate e attrezzate per
fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti a ospitare
clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. La gestione unitaria
dell'azienda può fra l'altro comprendere servizi di ristorante spaccio,
bar e rimessaggio dei mezzi di pernottamento.
Villaggio turistico
un'azienda organizzata per la sosta e il soggiorno in tende o caravan
o altri allestimenti minimi di turisti che non utilizzano mezzi priori
di pernottamento.
Campeggio
azienda organizzata per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tenda
o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal
turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.
Parco per vacanze
azienda organizzata per la sosta e il soggiorno di turisti
provvisti di tende, caravan o altri mezzi autonomi di pernottamento
che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere
a trasporto eccezionale, in cui l'occupazione delle piazzole con
i mezzi - consentita per periodi limitati, comunque non superiore
al periodo annuale di apertura del complesso ricettivo e resa a fronte
di corrispettivi forfettari - prescinde dalla continua effettiva
presenza degli ospiti.
Classificazione delle aziende ricettive
Le aziende ricettive sono classificate dalla Provincia
territorialmente competente in diversi livelli, contrassegnati con un
numero di stelle variabili da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza,
alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla L.R. n.11/1982 e ai requisiti
in possesso. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque
per gli alberghi (da 1 a 5 stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere
(da 3 a 5 stelle), quattro per i villaggi turistici e per i campeggi (da
1 a 4 stelle).
Aziende ricettive extralberghiere
Sono disciplinate dalla L.R. 13/92
Casa per ferie
Struttura ricettiva attrezzata per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi
di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici
associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per finalità sociali,
culturali, assistenziali, religiose o sportive o anche da enti o aziende
per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. I complessi ricettivi
possono essere strutturati e attivati per consentire il soggiorno di gruppi
autogestiti sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
La disciplina delle case per ferie si applica anche ai pensionati universitari,
casa della gioventù, case religiose di ospitalità, foresterie,
case per esercizi spirituali, centri di vacanze per anziani, centri di
vacanze per minori e simili.
Ostello per la gioventù
Struttura ricettiva attrezzata per il soggiorno e il pernottamento dei giovani
e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestita al di fuori dei normali
canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso
e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale
e giovanile per finalità sociali e culturali.
Rifugio alpino
Struttura ricettiva che offre ospitalità e ristoro agli alpinisti
in zone isolate di montagna raggiungibili normalmente attraverso mulattiere
e sentieri e anche, purché per periodi dell'anno limitati, con strade
carrozzabili.
Rifugio escursionistico
Struttura ricettiva idonea ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti
ed escursionisti in zone montane di altitudine superiore a 700 m slm anche
servite da strade carrozzabili.
La disciplina dei rifugi escursionistici si applica anche alle strutture
ricettive poste lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o
regionale e che pur possedendo le caratteristiche indicate si trovano in
località inferiore a m. 700 slm.
I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici
da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo
o dell'escursionismo e da privati che hanno stipulato una convenzione col
Comune competente per territorio che garantisca le finalità d'uso
della struttura ricettiva.
Affittacamere
Struttura ricettiva gestita da privati che fornisce alloggio ed eventuali
servizi complementari (cibi e bevande), in non più di sei camere
(non più di dodici posti letto) ubicate in uno o due appartamenti
ammobiliati posti in uno stesso stabile. L'attività di affittacamere
può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio
di ristorazione, se svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare
unitaria. Gli affittacamere devono assicurare anche avvalendosi della normale
organizzazione familiare i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo
della camera:
- pulizia dei locali almeno una volta alla settimana e comunque ad ogni
cambio di cliente
- cambio della biancheria almeno una volta alla settimana e comunque ad
ogni cambio di cliente
- fornitura costante di energia elettrica per illuminazione acqua calda
e fredda e riscaldamento
Bed&Breakfast (B&B)
Casa e appartamento per le vacanze
Unità abitativa di tipo residenziale composta da uno o più locali,
arredata e dotata di servizi igienici e cucina autonomi gestita unitariamente
in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti senza offerta di servizi centralizzati
o prestazioni di tipo alberghiero nel corso di una o più stagioni con
contratti di validità non inferiore a sette giorni e non superiore a
tre mesi consecutivi.
Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative di tipo residenziale
a rotazione d'uso possedute da più comproprietari per differenti periodi
dell'anno e affittate a turisti in caso di non completo utilizzo da parte dei
proprietari stessi. Le quote a disposizione dei turisti devono raggiungere
almeno il trenta per cento del totale. Nella gestione delle case e appartamenti
per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno
degli ospiti:
- pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
- fornitura costante di energia elettrica per illuminazione acqua calda e
fredda gas nel periodo invernale riscaldamento
- manutenzione delle unità abitative e degli impianti tecnologici
- locale di ricevimento recapito e assistenza degli ospiti ubicato nel Comune
interessato
- dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione
dei pasti
Alloggi Agrituristici
Il S.U.A.P. mette a disposizione tutta la Normativa e
tutta la Modulistica necessaria,
nonché tutte le Opportunità finanziarie previste
per tale settore.
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