|
SUAP - Ambiente | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
• SUAP
• Agricoltura
• Artigianato
• Commercio
• Industria
• Turismo
• Asili Nido
• Presidi Amianto
Le situazioni più comuni riguardano, per il materiale nello stato “compatto” (ad es. materiali marchiati Eternit), tetti o coperture, serbatoi, tubazioni; per il materiale allo stato “friabile” rivestimenti a spruzzo, isolanti termoacustici, controssoffittature, isolamenti di tubazioni e caldaie, cartoni e prodotti affini.
La Regione Liguria ha disposto il censimentodei prodotti, materiali e manufatti contenenti amianto. Sono obbligati all’autonotifica i proprietari di immobili e/o i responsabili delle attività che si svolgono in edifici civili o industiali od in impianti nei quali siano presenti materiali contenenti amianto. L’autonotifica è richiesta per il materiale a vista o facilmente accessibile presente nei locali o negli spazi che si definiscono condominiali, indipendentemente dal fattoche facciano parte o appartengano a servizi condominiali o individuali (pertanto che tratti o componenti privati che siano comunque presenti in ambienti con accesso condominiale o insistano su parti condominiali quali prospetti o suprfici che affacciano all’esterno) e parti rilevanti di unità immobiliari anche individuali private (teoricamente da escludere non rientrandonei blocchi di appartamenti) che affacciano all’esternoe che quindi possono dare effetti sull’ambiente circostante. Gli adempimenti connessi al censimento della presenza di materiali contenenti amianto in edifici ed impianti cui sono tenuti sono sostanzialmente due:
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||