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Rifiuti

*Le attività, i procedimenti, i metodi di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono disciplinati secondo gli obbiettivi e le finalità di cui al Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi): essi, in ogni caso, non devono costituire pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente.

Per l’attività in materia di gestione dei rifiuti è SEMPRE richiesta un’autorizzazione:

  • per le imprese che svolgono attivitàdi raccolta di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercioed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi , e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero rifiuti è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese.
  • i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero rifiuti, anche pericolosi, devono presentare domanda alla Provincia per la relativa autorizzazione.

Per quanto riguarda le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero (individuate nell’allegato C del D.M. 5 febbraio 1998), i soggetti possono presentare comunicazione al Comune in cui l’impianto risulta ubicato, rifacendosi alleprocedure semplificate previste dagli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.La comunicazione da presentare al Comune, inerente sia il recupero dei rifiuti non pericolosi sia l’autosmaltimento, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero o di autosmaltimento.

Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recuperodi rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 31 e 33 d.lgs. 22/1997

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Ultima modifica
02.04.2008
Francesco Tacconi consulente ICTRealizzazione
Marco Arfanotti e Francesco Tacconi